Il CommentoControlli e liti

Compensazioni, gli argini necessari per i falsi crediti

Sul fronte della prevenzione una misura potrebbe essere l'obbligo di garanzia preventiva

di Giuseppe Napoli e Raffaele Vitale

«Ghost credit», è questo il nome di una recente operazione della Guardia di Finanza di Roma, da cui sono emerse fatture per operazioni inesistenti pari a circa 190 milioni di euro, a conferma, del resto, del triste primato del Vat Gap in Europa del nostro Paese, per un importo di circa 36 miliardi di euro (cifra vicina a quella ottenibile con il Mes). Dati preoccupanti, tali da imporre una costante attenzione per non abbassare la guardia, soprattutto nell'attuale situazione economica.

Le partite Iva d'imprese inesistenti o “apri e chiudi”, apparentemente innocue, rappresentano ancora un grimaldello idoneo a depauperare l'Erario, per l'Iva non versata, imposte e contributi indebitamente compensati, ora grazie anche alla possibilità di beneficiare delle misure di sostegno dell'economia sana, quali i prestiti garantiti previsti dal decreto liquidità, i contributi a fondo perduto, il bonus R&S per il Mezzogiorno o il credito derivante dalle detrazioni fiscali in materia di edilizia e risparmio energetico. Senza sottacere, inoltre, il rischio per le imprese sane, con problemi di liquidità, di trovarsi coinvolte in meccanismi di frode, a causa dell'acquisto di crediti inesistenti.

A tale riguardo, già prima della nota emergenza epidemiologica, i soggetti in malafede potevano compensare indebitamente milioni di euro in F24, scegliendo artatamente fra oltre 20 codici tributo non bloccanti (circolare 1/E/2020, par. 4.1), con un inevitabile ritardo dell'azione di contrasto all'evasione e recupero delle imposte. Oggi, la disciplina emergenziale, con le ampliate facoltà di autocertificazione e di compensazione, la sospensione degli articoli 48-bis e 72-bis del Dpr 602/1973, la proroga ominbus dei versamenti e la notifica degli accertamenti differita al 2021, offre un quadro nel complesso ben poco disincentivante.

Sul versante della prevenzione, posto che qualsiasi controllo ex ante sulle partite Iva non può non essere standardizzato e come tale prevedibile nella pianificazione criminale, una misura di contrasto auspicabile, nell'ambito di un sistema di condizionalità, potrebbe essere l'obbligo di garanzia preventiva, in ragione dell'entità di compensazioni, rimborsi e finanziamenti cui l'impresa intende accedere, se supera una soglia minima complessiva per annualità. In assenza di garanzia preventiva, ove l'esigenza sorgesse in seguito, come già in parte avviene per i rimborsi, la garanzia andrebbe fornita in un secondo momento.

Per i crediti tributari (R&S, ad esempio) diversi dall'Iva (coperta dal principio comunitario di neutralità), una soluzione sembra venire dal superammortamento, oggettivamente legato all'effettiva operatività dell'impresa nel tempo e in grado di garantire una maggiore efficacia all'azione di verifica dell'amministrazione.

A proposito della misura delle sanzioni, la gravità del fenomeno capace di generare una sorta di “anti-materia” imponibile, un “buco nero” per l'Erario e, specularmente, un bancomat per i malviventi, richiede mezzi di tutela adeguati al disvalore dei fatti contestati.

Si consideri, infatti, il reato d'indebita compensazione in F24, rispetto alla messa in circolazione di moneta falsa – cos'altro è, in fin dei conti, una cessione del credito o un'indebita compensazione in F24? Ebbene, il “falso nummario” di cui agli articoli 453 e seguenti del Codice penale, è sanzionato indipendentemente dagli importi e con pene detentive elevate, mentre le sanzioni penali tributarie e, in specie, quella per indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, sono vincolate a una soglia minima e considerevolmente più lievi.

Orbene, le difficoltà economiche del momento presente, se ragionevolmente possono comportare un minor rigore sulle attuali mancanze delle imprese reali e parimenti l'esigenza di favorirne la liquidità, non devono rappresentare una ragione di ammorbidimento dell'azione di contrasto alle attività criminali che possono danneggiare in profondità i conti pubblici, l'economia sana e la fiducia nel Sistema Paese, ma al contrario impongono una politica ferma e intelligente di rientro dall'evasione fiscale.