Adempimenti

Compensazioni di crediti, limite annuale sotto controllo: che cosa entra e cosa è escluso

Fuori tutte le operazioni «verticali», interne cioè a una stessa imposta

Il monitoraggio del limite annuale per le compensazioni orizzontali va effettuato nell’arco della singola annualità dove avvengono le compensazioni nel modello F24 a prescindere dall’anno di formazione del credito stesso. Così, ad esempio, per la verifica del nuovo limite 2022 sarà rilevante l’eventuale utilizzo in compensazione effettuato a partire dal primo gennaio di quest’anno dei crediti scaturenti dalle dichiarazioni presentate entro lo scorso 30 novembre per il periodo d'imposta 2020, così come quello dei crediti infrannuali Iva riferiti al terzo trimestre 2021.
Vanno conteggiate, in particolare, le compensazioni cosiddette “orizzontali”, salvo specifiche deroghe normative (ad esempio l’art bonus), effettuate mediante il modello F24 nell’ambito dei versamenti unificati di imposte, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail e altre somme a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni e altri enti con i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (ad esempio Uniemens).
Restano, al contrario escluse dal monitoraggio le compensazioni verticali “imposta da imposta” come la compensazione di un credito Ires con un debito Ires.

Le ritenute versate in eccesso

Non sono, invece, rilevanti ai fini del limite i crediti utilizzabili in compensazione tramite F24 con i codici tributo 1627, 1628, 1629, 1669 e 1671 (eccedenze di versamenti per ritenute di lavoro autonomo e dipendente): si tratta di crediti che fino al 2014 venivano scomputati direttamente dall’importo delle ritenute da versare, senza obbligo di esposizione nel modello F24. L’agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che la successiva introduzione dell’obbligo di esposizione nel modello F24 non ha mutato il contesto sostanziale dell'operazione. Questi crediti, quindi, pur se esposti nel modello F24, possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente ai fini del pagamento delle ritenute e nei limiti del relativo importo; altri utilizzi in compensazione non sono ammessi. È a tutti gli effetti una compensazione di tipo verticale o interno.
Analogamente non si applica il limite ai crediti di cui ai codici tributo 6781, 6782 e 6783 (eccedenze nei versamenti di ritenute scaturenti da 770) se utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di ritenute ed imposte sostitutive. Il limite si applica, invece, se questi crediti sono utilizzati ai fini del pagamento di altri debiti fiscali o contributivi.
Inoltre, come chiarito dalle Entrate, restano esclusi dal monitoraggio anche gli utilizzi di crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazioni o di incentivi fiscali, per i quali tuttavia vige, con alcune eccezioni, il limite ad hoc di 250mila euro introdotto dalla Finanziaria 2008.
Infine, per i crediti d’imposta concessi per l’emergenza Covid - tax credit locazioni, acquisto Dpi e sanificazione ambienti di lavoro - non si applicano limiti all’utilizzo degli stessi per quanto previsto dalle relative norme istitutive.

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