Non è sanzionabile la compensazione fra crediti e debiti Iva effettuata sino alla soglia di 2 milioni di euro anche per quelle operazioni effettuate prima dell’innalzamento dell’importo, attualmente previsto. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 30818/2024.

La contestazione dell’indebita compensazione Iva

Il contenzioso tributario scaturisce a seguito dell’emanazione di un atto di ...

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