Compensazioni, nuovi limiti in vigore dal 1° luglio anche per i bonus edilizi
Preclusa la compensazione orizzontale nel caso di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati ad agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti
L’articolo 37, comma 49-quinquies del Dl 4 luglio 2006, n. 223 (introdotto dall’articolo 1, comma 94 della legge 213/2023) introduce, a decorrere dalle compensazioni effettuate dal 1° luglio 2024, il divieto di compensazione cosiddetta “orizzontale” in caso di «iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora...