Imposte

Compensi degli amministratori «privati» senza Iva

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di Emilio de Santis

I compensi corrisposti da una società ai suoi amministratori, che non svolgono altra attività di lavoro autonomo, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Iva e non sono deducibili per competenza da parte della società, bensì per cassa. Quanto all’Iva, perché così recita l’articolo 5, comma 2 del Dpr 633/1972, che esclude dall’esercizio di arti e professione «le prestazioni di servizi inerenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa…. rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo», quanto alle imposte dirette perché lo prevede l’articolo 95, comma 5, del Dpr 917/1986, disponendo che «i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti… sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti».
Lo afferma la sentenza n. 1542/2017 della Cassazione, nel respingere il ricorso del contribuente – per il terzo motivo, ritenuto appunto infondato – avverso la decisione della Ctr Puglia n. 150/27/12. Quest’ultima aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente, cassando le sanzioni applicate dall’Ufficio, diversamente dai giudici di prime cure, che avevano ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso per le annualità 2005 e 2006. Inammissibili o infondati anche gli altri tre motivi del ricorso, compreso il quarto, che atteneva alla contraddittoria motivazione sulla valorizzazione delle giacenze di magazzino. Posto che nel ricorso va sempre trattato il “fatto” controverso per il quale ci si duole della decisione ritenuta viziata, nel caso la Suprema corte sancisce che «la specificazione fattuale manca palesemente, complice la segnalata omessa riproduzione di pvc e avvisi: la doglianza investe l’esito globale del ragionamento decisorio sulla correttezza della valorizzazione delle giacenze effettuata con metodo Last In First Out, ciò che tradisce l’attesa di una rinnovazione decisoria estranea alla funzione istituzionale del giudice di legittimità».

Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 1542 del 20 gennaio 2017

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