Controlli e liti

Compensi agli amministratori di Srl anche con la delibera di approvazione del bilancio

La sentenza 24562/2022 della Cassazione: la voce deve essere discussa e approvata, non basta il semplice via libera al rendiconto che contenga l’esborso

di Gianluca Dan

Il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori di Srl può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo qualora quest’ultima abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente tale voce.

È questo l’interessante passaggio della sentenza 24562/2022 della Cassazione ove si afferma la possibilità di sanare a posteriori la mancata determinazione del compenso da parte dell’assemblea.

Nel caso oggetto di decisione la pronuncia è stata comunque contraria alla Srl contribuente poiché la Ctr - diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente - ha accertato che la delibera assembleare di approvazione del bilancio non ha specificamente discusso del compenso dell’amministratore, ma ha semplicemente approvato un bilancio che contiene anche la relativa voce.

La semplice delibera di approvazione del bilancio non è, dunque, sufficiente a sanare il difetto di specifica deliberazione sul compenso dell’amministratore.

Delibera nelle Srl

La sentenza è importante anche per un ulteriore passaggio incidentale che afferma la necessità di una specifica delibera assembleare anche nelle Srl che riguardi il compenso degli amministratori ai fini delle loro deducibilità fiscale.

La società contribuente evidenziava che la specifica delibera assembleare concernente il compenso degli amministratori non sarebbe più necessaria - a seguito della riforma del diritto societario - per le società a responsabilità limitata, giusta il mancato richiamo degli articoli 2364 e 2389 del Codice civile, dettati in tema di società per azioni e per la differenza strutturale tra Spa e Srl.

La Suprema corte ritiene, peraltro, di dovere condividere la soluzione più articolata accolta dalla pronuncia 28668/2018, che, riprendendo la motivazione delle Sezioni Unite 21933 del 2008, ha ritenuto indeducibili i compensi corrisposti nel 2004 in favore degli amministratori per difetto di una preventiva delibera da parte dell’assemblea dei soci, non essendo stata ritenuta sufficiente una successiva ratifica contenuta nella delibera di approvazione del bilancio.

Così si esprime la sentenza in questione, «la Corte territoriale si è attenuta al consolidato principio, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 21933/2008, per cui, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, in base all’articolo 2389, comma 1, c.c. qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa:

a) la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea (articolo 2630, comma 2, del Codice civile, abrogato dall’articolo 1 del Dlgs 61 del 2002);

b) la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (articolo 2364, n. 1 e 3, del Codice civile);

c) la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (articolo 2434 del Codice civile);

d) il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (articolo 2393, comma 2, del Codice civile). Conseguentemente, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’articolo 2389, salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori (...)».

La Suprema corte conclude sentenziando che il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se tale delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce.

Preventività della delibera

Per completezza si segnala che l’orientamento giurisprudenziale finora prevede(va) la preventività della delibera. Si prenda per tutte la sentenza 7329/2021 dei giudici di legittimità ove viene precisato che la necessità della preventiva delibera assembleare è funzionale alla certezza del costo (Cassazione 5349/2014 e 21953/2015).

Pertanto, i compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili se non previamente deliberati (Cassazione 5349/2014), atteso che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale (Cassazione 21953/2015).

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