Imposte

Compensi per i direttori, resta il vantaggio

Anche per i collaboratori rimane applicabile l’articolo 67 del Tuir

di Olga Pirone e Gabriele Sepio

Al pari di associazioni sportive dilettantistiche (Asd), anche per cori, bande musicali e filodrammatiche, l’accesso al Terzo settore non determina il venir meno dell’esenzione dal reddito imponibile dei compensi previsti dell’articolo 69, comma 2 del Tuir.

A ben vedere, infatti, in assenza di una previsione contraria al Codice del Terzo settore, nel caso in cui i sodalizi musicali e filodrammatici, si qualifichino come enti del Terzo settore, i direttori e collaboratori artistici dilettantistici potranno continuare a percepire compensi con le modalità previste dall’articolo 67, lettera m del Tuir).

Una disposizione quest’ultima che, così come nel settore sportivo dilettantistico, prevede che i compensi percepiti da direttori artistici, collaboratori tecnici dei cori, bande musicali e filodrammatiche costituiscano redditi diversi nella misura in cui la prestazione eseguita a favore del sodalizio non sia espressione di un’attività professionale.

In questo contesto, quindi, rientrerebbero nel novero dell’agevolazione i direttori artistici, scenografi, costumisti, addetti al montaggio e smontaggio della scenografia eccetera. Vale a dire, come precisato anche dalla prassi, solo coloro che a vario titolo collaborano a livello tecnico alla realizzazione delle manifestazioni spettacolistiche e a patto che i loro servizi abbiano natura non professionale (si veda la risoluzione 74/E del 2005).

Una disciplina quella prevista dall’articolo 67 del Tuir, che è stata finora foriera di equivoci ma che, a differenza di quanto si pensi, non risulta incompatibile con le norme in tema di lavoro e volontariato.

Vale la pena segnalare che ai sensi degli articoli 8 e 16 del Codice del Terzo settore, il compenso per i lavoratori non può scendere al di sotto né superare del 40% quanto previsto dal Ccnl. Ebbene, la maggior parte dei contratti collettivi che si occupano di enti del terzo settore contengono un espresso richiamo all’articolo 67 del Tuir.

Per di più, tale tipologia di collaborazione dovrebbe esulare dal rapporto tra volontari e lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Codice del Terzo settore. Un rapporto che prevede la possibilità per le Aps (associazioni di promozione sociale) di impiegare lavoratori in misura pari al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati e, che come precisato dal ministero del Lavoro (nota 18244/2021), è limitato al computo ai soggetti dotati di una posizione previdenziale. Vale a dire ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.

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