Adempimenti

Compensi dei tecnici, criteri da individuare per alcune attività

Un decreto del ministero della Giustizia individua i valori massimi delle spese ma alcune prestazioni non sono previste

di Luca Rollino

Il Dl 34/2020 e i successivi decreti attuativi hanno specificato che sono detraibili tutte le spettanze dei professionisti (tecnici e non) coinvolti nei servizi connessi al 110%.

Il tema delle spettanze dei professionisti è trattato in modo specifico nell’articolo 119 comma 15 del decreto Rilancio. Tra le altre, anche la spesa sostenuta per il rilascio degli attestati di prestazione energetica (Ape) risulta agevolata, insieme a quella per le asseverazioni. Un ulteriore contributo sull’argomento è fornito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E dell’8 agosto 2020, che ha chiarito che l’agevolazione spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano dell’aliquota di detrazione al 110%, menzionando in particolare quelle per la progettazione e quelle richieste in funzione della tipologia di lavori, come l’effettuazione di perizie, ispezioni e sopralluoghi, oltre alle spese preliminari di progettazione.

Esistono però due vincoli per poter detrarre tutte le spese connesse all’attività dei professionisti. La prima è che i lavori siano effettivamente svolti: qualora questo non accada, le parcelle professionali restano una spesa a carico del committente, che non può in alcun modo essere agevolata. Il secondo vincolo è di tipo quantitativo, e riguarda i professionisti tecnici: le spettanze sono stabilite «secondo i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione».

Si tratta, nei fatti, di un limite massimo dell’importo delle spese tecniche, analogo a quello che viene definito per i lavori facendo ricorso ai prezziari regionali o al prezziario Dei. Il ricorso al Dm 17 giugno 2016 non è però sempre agevole, in quanto alcune attività non sono previste in modo specifico.

Proprio per questo, la Rete delle professioni tecniche ha diramato uno studio con cui illustra come applicare i principi del Dm anche per quei casi in cui non sussista una voce specifica. In generale, il Dm definisce le spettanze tecniche a partire dall’ammontare dei lavori da svolgersi, e utilizza alcuni razionali ulteriori, quali la complessità della prestazione e la specificità del servizio richiesto.

Nello studio della Rpt, dovendo quantificare delle attività professionali da effettuarsi su edifici esistenti (ad esempio l’Ape convenzionale ante), la valorizzazione della parcella del tecnico si basa sul valore delle opere edili e degli impianti meccanici esistenti, valutati sulla base dei Prezzi tipologie edilizie Dei più aggiornati. L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria (in misura al massimo non superiore al 25 per cento del compenso), e analogamente è definita tramite un compenso a vacazione forfettario la spettanza per attività non inquadrabili all’interno del decreto di riferimento, neppure individuabile per analogia.

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