Professione

Composizione negoziata della crisi d’impresa, istanze entro il 15 giugno per entrare negli elenchi degli esperti

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con l’informativa 74, ha fornito un modello della domanda da inviare al proprio Ordine locale

di Federica Micardi

Esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi d’impresa, la domanda di iscrizione negli elenchi tenuti presso le Camere di commercio (Cciaa) deve essere inviata al proprio Ordine locale entro il 15 giugno.

Il nuovo regolamento

Con l’informativa 74 pubblicata il 31 maggio il Consiglio nazionale dei commercialisti ha fornito il nuovo «Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei commercialisti e comunicati alle Cciaa per la formazione degli elenchi di cui all'articolo 13, comma 3, del Dlgs 14/2019», adottato dal Consiglio nazionale il 24 maggio, che sostituisce il regolamento approvato il 27 ottobre 2021.

Il regolamento tiene conto delle precisazioni del decreto dirigenziale, adottato il 21 marzo 2023, dal Dipartimento per gli affari di Giustizia, direzione generale degli affari interni del ministero della Giustizia.

Nell’informativa 74 è anche allegato un modello della domanda che i commercialisti interessati possono utilizzare per predisporre l’istanza da presentare al proprio Ordine.

La domanda

La domanda, che deve essere presentata entro il 15 giugno di ciascun anno all’Ordine territoriale di appartenenza, deve anche contenere i documenti che comprovano:
a) l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) almeno due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
c) l’autocertificazione che attesta l’assolvimento dell’obbligo formativo;
d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
e) il consenso al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione;
f) una scheda sintetica con le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui all'allegato 4 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

L'aspirante esperto indipendente deve anche dichiarare di non avere in corso sanzioni disciplinari più gravi della censura.

I compiti dell’Ordine

Gli Ordini dovranno inviare alle Camere di commercio le domande ricevute e approvate entro il 15 luglio, termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Cciaa.

Per rispettare il termine del 15 luglio previsto dalla normativa per la comunicazione annuale dei nominativi dei professionisti da inserire negli elenchi, il Consiglio dell'Ordine dovrà assumere le necessarie deliberazioni, una volta verificata la completezza della domanda e della documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. La domanda respinta, perché incompleta, può essere ripresentata.

L’Ordine è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cciaa l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti di sospensione e di radiazione o l’intervenuta cancellazione dell’iscritto dall'Albo per la conseguente cancellazione dall’elenco.


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