Professione

Composizione negoziata, l’advisor «generico» escluso dagli esperti

Non pesa l’incarico di advisor come esperienza utile a dottori commercialisti e avvocati per essere inseriti nell’elenco degli esperti indipendenti cui affidare la composizione negoziata

di Giovanni Negri

Non pesa l’incarico di advisor come esperienza utile a dottori commercialisti e avvocati per essere inseriti nell’elenco degli esperti indipendenti cui affidare la recente composizione negoziata della crisi d’impresa. La ristrutturazione aziendale, questa sì utile nella prospettiva dell’elenco, deve poi avere avuto esito positivo. Il ministero della Giustizia, con una nota del Dipartimento per gli Affari di giustizia, chiarisce ulteriormente, sollecitato dall’Associazione nazionale dei dottori commercialisti e dall’Associazione Adr e crisi-Commercialisti e avvocati, l’esatto significato da attribuire alla circolare con la quale, il 29 dicembre scorso, lo stesso ministero aveva fornito le prime indicazioni sull’inserimento negli elenchi degli esperti.

La nota si ancora innanzitutto al dato normativo per ricordare come l’iscrizione al relativo Albo da almeno 5 anni taglia fuori certo i più giovani professionisti, ma si tratta di una scelta fatta a monte dal decreto legge n. 118 e dalla legge di conversione n. 147 del 2021. Confutata poi recisamente la tesi per la quale sarebbe necessaria la contestuale iscrizione a entrambi gli Albi di categoria (dottori e avvocati) per accedere all’elenco.

Le precedenti esperienze di ristrutturazione devono avare avuto un esito positivo, perchè nell’elenco degli esperti devono potere finire solo professionisti capaci di utilizzare la ristrutturazione come strumento per assicurare la soluzione della crisi d’impresa. No infine all’inserimento di chi abbia avuto solo generiche esperienze di advisor con incarichi di consulenza contabile, fiscale o societaria. Un assenso per chi ha svolto queste esperienze comporterebbe la valorizzazione di eccessiva di incarichi di natura del tutto privatistica.

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