L’imprenditore in crisi può essere autorizzato dal tribunale, durante la composizione negoziata, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del Codice della crisi, purché sia verificata la funzionalità dei medesimi rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione del ceto creditorio. I nodi interpretativi attengono ai presupposti oggettivi e soggettivi per ottenere questi finanziamenti, nonché alla possibilità di autorizzazioni estese a erogazioni ...
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