Diritto

Compravendita di immobili e aziende da parte di cittadini russi: divieti e limitazioni

Un soggetto che non sia nella lista di quelli sanzionati potrebbe teoricamente operare in Italia ma ci sono limiti alla trasferibilità delle somme di denaro e va verificata la condizione di reciprocità

immagine non disponibile

di Angelo Busani

Le “sanzioni” irrogate dall’Unione europea a cittadini e società di nazionalità russa sono purtroppo cronaca quotidiana; da tali sanzioni consegue che i soggetti iscritti in apposite liste - consultabili su internet sul sito dedicato - hanno il divieto del compimento di qualsiasi attività negoziale anche in Italia.

Vi è inoltre da considerare che, nei confronti di soggetti di nazionalità russa, è dettata tutta una serie di limitazioni: ad esempio, il divieto di vendere a tali soggetti prodotti siderurgici e beni di lusso (questi divieti discendono dalle decisioni del Consiglio Ue n. 512 del 2014 e n. 327, 395, 430 e 578 del 2022).

Nel perimetro di tali divieti non sono compresi l’acquisto e la vendita di immobili e di aziende. Quindi, il soggetto russo che non sia nella lista di quelli sanzionati potrebbe, in teoria, operare in Italia. In pratica, però:

a) se è vero che gli atti di vendita non subiscono limiti, vi è però il problema che agli enti creditizi operanti nell’Ue è impartito il divieto di accettare depositi di importo superiore a 100 mila euro nei confronti di tutti i soggetti di nazionalità russa o residenti in Russia; è altresì vietato il trasferimento in Russia di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato Ue;

b) l’operazione di acquisto di immobili o di partecipazioni societarie o di costituzione di società non ha limitazioni, se l’acquirente è persona fisica dotata di permesso di soggiorno in Italia (articolo 2, comma 2, Dlgs 286/1998);

c) se invece l’operazione di acquisto è effettuata da un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera b), occorre giorno per giorno verificare la sussistenza della condizione di reciprocità; attualmente, detta condizione dovrebbe tuttora sussistere in quanto sul sito del ministero degli Esteri italiano, ad oggi, viene dato per vigente l’Accordo Italia-Russia «sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti» (firmato a Roma il 9 aprile 1996 e in vigore dal 7 luglio 1997).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©