Imposte

Compravendita di immobili, stop alla rettifica del prezzo se mancano i criteri

di Marcello Maria De Vito

La mancata allegazione all’avviso di rettifica degli atti su cui è fondata la rideterminazione del prezzo degli immobili compravenduti costituisce violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente e dell’articolo 42 del Dpr 600/73, con conseguente nullità dell’atto in tema di imposta di registro. Sono questi i principi affermati dalla Ctp Genova 747/3/2018 (presidente Mignone, relatore Penna).

L’agenzia delle Entrate notificava a una società assicurativa residente nel Regno Unito un invito con il quale richiedeva informazioni sul valore venale di 9 immobili compravenduti esistenti in Italia. Ad esito del contraddittorio accertava un presunto maggior valore di tali immobili.

La società ricorreva alla Ctp, lamentando che non fossero stati allegati all’avviso gli atti richiamati su cui l’ufficio aveva fondato la rettifica. Eccepiva altresì la presenza di evidenti vizi tecnici nella metodologia valutativa. L’ufficio resisteva, affermando che erano state eseguite tre distinte valutazioni: la prima sulla base del criterio comparativo; la seconda su valori Omi; la terza sulla base di precedenti stime dell’ufficio stesso.

La Ctp ha ritenuto che l’omissione degli atti su cui è stata fondata la rideterminazione del valore comporti la nullità della pretesa. L’ordinanza di Cassazione 15348/23016, ricorda il collegio, ha ribadito che l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, a condizione però che gli elementi dì fatto risultanti da altri atti o documenti siano allegati oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Con questa espressione si deve intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) che sono necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto dell’atto notificato. Tale indicazione deve consentire al contribuente e al giudice di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato, nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione (Cassazione 6914/2011).

Di conseguenza l’omessa allegazione, risolvendosi in una ragione di invalidità formale, impedisce al giudice di esaminare il merito della pretesa fiscale, al fine di sostituire la propria valutazione estimativa (in ordine alla consistenza del presupposto d’imposta) a quella dell’amministrazione (Cassazione 25946/2015). Pertanto il ricorso deve essere accolto e l’atto impositivo dichiarato nullo.

Ctp Genova 747/3/2018

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