Computer per la didattica online: donazioni agevolate, ma non alle scuole
La risoluzione 80/E chiarisce l’ambito applicativo della detrazione prevista dal Dl cura Italia
Le donazioni finalizzate al sostenimento della didattica a distanza (Dad) scontano il beneficio fiscale dell'articolo 66 del decreto Cura Italia, ma solo se effettuate per il tramite di Comuni e protezione civile, con esclusione degli istituti scolastici. Questa la ricostruzione fornita dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 80/E del 21 dicembre.
Nel caso di specie viene chiesto se le donazioni finalizzate a sostenere l'acquisto di dispositivi informatici, personal computer e tablet, per permettere agli studenti di accedere alla Dad, consentano la fruizione del beneficio fiscale previsto dal Dl cura Italia. Si tratta – ricordiamo – di una detrazione del 30% fino a 30mila euro per le erogazioni in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, effettuate nell’anno 2020, da persone fisiche e enti non commerciali. Se effettuate da titolari di reddito d’impresa, le erogazioni sono, invece, deducibili per l’intero (articolo 27, legge 133/99).
La condivisibile risposta positiva dell’Agenzia si basa sul principio secondo cui la Dad può essere considerata una metodologia didattica attuata proprio come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto. Tuttavia, ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale, è necessario che i beneficiari si inquadrino nelle categorie individuate nei due commi dell'articolo 66.
Tra queste rientrerebbero, dunque, le donazioni effettuate per il tramite di Comuni o protezione civile, ad esclusione degli istituti scolastici. Per questi ultimi ci si potrà avvalere delle specifiche disposizioni del Tuir; detrazione del 19%, se l'erogante è una persona fisica (articolo 15) o deduzione nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato, ma non oltre 70.000 euro annui (articolo 100), se trattasi di titolari di reddito d'impresa.