Finanza

Comuni montani calamitati: corsa al fondo perduto

Da mercoledì 10 al 24 febbraio l’istanza per chi non l’ha presentata in precedenza

di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Al via la domanda per il contributo a fondo perduto per i soggetti aventi la sede operativa o il domicilio fiscale nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in emergenza al 31 gennaio 2020. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di lunedì 8 febbraio il provvedimento, il modello e le istruzioni per la domanda di contributo (di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio ossia il Dl 34/2020) spettante ai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario con precisi requisiti.

Si ricorda che molti territori non erano compresi nella lista indicativa dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi compresi nelle istruzioni alla originaria domanda di cui al provvedimento del 10 giugno 2020. In tali casi (limitatamente ai Comuni montani) l’articolo 60, comma 7-sexies, del Dl 104/2020 ha previsto che gli interessati possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura. Le istruzioni affermano che la domanda deve essere presentata a partire da mercoledì 10 febbraio 2021 e non oltre il 24 febbraio.

Per l’individuazione dei territori montani si fa riferimento all’elenco della circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 valida ai fini dell’Imu.

Le istruzioni al modello riportano che il contributo spetta a condizione che il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi di quello dello stesso mese del 2019, il che è assai singolare visto che (a norma del comma 4 dell’articolo 25 del decreto Rilancio) questo requisito non deve essere verificato proprio nei confronti dei contribuenti calamitati. Il contributo spetta applicando determinate percentuali alla perdita di fatturato nel periodo considerato (aprile 2020 su aprile 2019), partendo dal 20% per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro, per passare al 15% per soggetti con ricavi superiori fino ad un milione e al 10% per ricavi fino cinque milioni. Sopra i cinque milioni di fatturato 2019 il contributo non spetta, come accade anche a chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° maggio 2020.

Poiché in presenza di calo di fatturato l’istanza dovrebbe essere stata presentata in sede di prima applicazione della normativa, questo modello, verosimilmente, verrà presentato dai soggetti che non hanno avuto il calo di fatturato e, pur operando in Comuni che hanno subito un evento sismico in zone montane, non hanno presentato la domanda entro lo scorso 13 agosto perché il loro Comune non era compreso nell’elenco esemplificativo contenuto nelle precedenti istruzioni. Se così è, di fatto, l’istanza è opportuna per ottenere il contributo minimo di 1.000 per le persone fisiche e di 2.000 per le società.

Nonostante l’istanza sia stata motivata dalla esclusione dagli elenchi allegati alle istruzioni della originaria domanda, le nuove istruzioni non prevedono alcun elenco di comuni. Quindi, oltre all’assenza di una precedente domanda, devono sussistere entrambe le condizioni ossia avere il domicilio fiscale/sede operativa nei comuni montani come da elenco allegato alla circolare ministeriale 9/93 (diversi da quelli già presenti nelle vecchie istruzioni) ed avere subito un evento calamitoso con la dichiarazione di calamità in corso al 31 gennaio 2020.

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