Imposte

Comuni del sisma, niente tax credit per i monitor pubblicitari fuori dalla struttura agevolata

La risposta a interpello 399: non possono essere considerati come una sua diramazione territoriale in quanto non sono strettamente correlati

di Alessandro Sacrestano

I monitor pubblicitari e gli espositori contenti merce in vendita, se impiegati al di fuori della struttura produttiva agevolata, non possono essere considerati come una sua diramazione territoriale, non essendovi strettamente correlati. Pertanto, gli stessi non configurano un investimento agevolabile ai fini del credito di imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia colpite da eventi sismici. Lo chiarisce la risposta a interpello 399/2020, con cui l'agenzia delle Entrate torna nuovamente sul tema degli investimenti agevolabili ai sensi dell'articolo 18-quater del Dl 8/2017, convertito con modifiche dalla legge 4/2017, affrontando la spinosa questione dell'ammissibilità di beni impiegati al di fuori della struttura produttiva agevolata.

Chiarisce l'istante che, tra gli altri, adopera un sistema di vendita che utilizza un monitor, all'interno del quale passano in ripetizione brevi filmati dimostrativi sull'uso di prodotti che, a loro volta, sono contenuti in espositori affiancati al monitor. Precisa, poi, che provvede a istallare i monitor e gli espositori, concessi in comodato gratuito, e a fornire e ricercare i prodotti e i video dimostrativi, a posizionare gli articoli e, periodicamente, al controllo e al ripristino degli articoli venduti. L'istante, in particolare, sostiene che i predetti beni resterebbero agevolati anche se impiegati al di fuori della struttura produttiva ubicata nel cratere sismico, in quanto il coordinamento di tutte le attività inerenti alla gestione aziendale rimane radicato in un comune ricadente in tale area. Insomma, conclude, esisterebbe uno stretto vincolo di connessione funzionale tra i beni acquistati e la struttura operativa, in quanto i primi contribuiscono alla crescita commerciale della seconda, a prescindere dal luogo cui sono utilizzati.

Di diverso avviso è stata l'agenzia delle Entrate. Preliminarmente, il Fisco ha ricordato che con la Risoluzione n. 118/E/16, con riferimento all'uso di totem digitali collocati presso esercizi commerciali ubicati al di fuori delle zone individuate dalla disciplina agevolativa, è ammesso la rilevanza ai fini del credito d'imposta, considerato lo stretto vincolo di connessione funzionale tra i totem digitali e gli elaboratori posti in sede. In pratica, secondo il Fisco, l'investimento in totem digitali contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, ben potendo questi essere considerati come sue mere diramazioni, cui sono strettamente correlati.

Lo stesso non può invece dirsi dell'investimento descritto nell'interpello in argomento. I beni oggetto d'investimento, spiega l'Agenzia, sono costituiti dai monitor ed espositori, le cui uniche funzioni risultano, rispettivamente, quella di proiettare a circuito chiuso un video dimostrativo del prodotto in vendita e di contenere ed esporre i medesimi prodotti. In sostanza, non esiste alcun collegamento fra detti beni e la struttura produttiva agevolata, non riscontrandosi alcun vincolo di connessione funzionale tra di loro. Di conseguenza, conclude l'agenzia, gli stessi beni sono dotati di una propria autonomia e, per questo, certamente non agevolabili al di fuori della struttura produttiva agevolata.

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