Adempimenti

Comunicazioni Iva, liquidazioni ai raggi X prima dell’invio alle Entrate

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Si avvicina la scadenza per la prima trasmissione delle comunicazioni Iva dopo la proroga al 12 giugno, concessa con il Dpcm del 22 maggio scorso .

Il debutto riguarda i dati delle liquidazioni Iva effettuate nel primo trimestre 2017, sia mensili che trimestrale. Sono esclusi dall’adempimento i contribuenti esonerati dall’invio della dichiarazione annuale o dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo che nei primi tre mesi del 2017 abbiano perso le condizioni che ne hanno garantito l’esonero.

Il modello da inviare si compone di frontespizio e modulo VP . Nel frontespizio devono essere indicati i dati generali (anno, partita Iva, impegno alla trasmissione) mentre nel modulo VP vanno indicati i dati delle liquidazioni e deve essere compilato una volta per ciascuna liquidazione periodica (un modulo per i trimestrali e tre per i mensili). I contribuenti che adottano contabilità separate soggette a periodicità diverse, devono presentare la comunicazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni e quindi 4 quadri VP.

Il quadro VP si compone di 14 righi. Nel rigo VP2 vanno indicate le operazioni attive rilevanti ai fini Iva, comprese quelle esenti nonché quelle carenti del presupposto territoriale (articoli 7-7-septies Dpr 633/1972) per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis; nel rigo VP3 vanno, invece, indicate le operazioni passive, comprese quelle ad esigibilità differita e quelle con Iva indetraibile. Si ricorda che, mentre i soggetti minimi e forfetari sono esonerati dall’invio della comunicazione, i contribuenti che ricevono fatture da questi soggetti devono comunque includerle nel VP3.

L’Iva esigibile e l’Iva detratta vanno indicate, rispettivamente, nei righi VP4 e VP5. La differenza tra i due va nel VP6. I contribuenti che adottano criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicare in questi righi l’imposta risultante dall’applicazione del proprio regime: ad esempio, chi adotta il regime speciale dell’agricoltura dovrà indicare nel rigo VP4 l’ammontare dell’Iva a debito delle vendite e nel rigo VP5 l’ammontare dell’Iva detraibile in base alle percentuali di compensazione (e non quella delle fatture di acquisto). Chi, invece, detrae l’Iva in base al pro-rata, indica quale Iva detratta quella derivante dall’applicazione della percentuale di detraibilità che è quella relativa all’anno precedente.

Con riferimento alle operazioni in reverse charge (comprese quelle intracomunitarie) l’ammontare deve essere indicato quale operazione attiva nel rigo VP2 dal cedente mentre il cessionario la indica nel rigo VP3 quale operazione passiva. Il cessionario, inoltre, indica l’imposta quale Iva esigibile, nel rigo VP4 e, quale Iva detratta, nel rigo VP5. Se il regime adottato non consente la detrazione dell’Iva, il rigo VP5 non va compilato (beni usati, ad esempio).

In sostanza in generale il criterio di riporto dei dati deve essere simile a quello di compilazione della dichiarazione annuale.

Il modello deve essere trasmesso esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, attraverso l’applicativo «Fatture e corrispettivi» messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate oppure attraverso un canale web services o «Ftp» abilitato per il colloquio con il sistema di interscambio.

Il file da inviare deve rispettare le specifiche tecniche stabilite dal provvedimento delle Entrate del 27 marzo scorso. Pertanto, una volta compilato, deve essere generato in formato Xml attraverso un qualsiasi software e deve esservi apposta una firma digitale per garantire l’autenticità dei soggetti e verificare l’integrità dei documenti. A tal fine è possibile utilizzare la firma digitale o una firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia. Coloro che trasmettono i file attraverso «Fatture e corrispettivi» possono in alternativa utilizzare la funzione «sigilla file». La firma deve essere apposta su ciascuna comunicazione oppure, nel caso di invio di un unico file contenente più comunicazioni, una sola volta sul file compresso e non, invece, sulla singola comunicazione. Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ ultima sostituisce le precedenti .

Agenzia delle Entrate, le Faq sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva

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