Controlli e liti

Con il contratto risolto obbligo di versare l’Imu sulla società di leasing

L’ordinanza 20977 della Cassazione: irrilevante la mancata restituzione da parte dell’utilizzatore

di Alessandra Caputo

La risoluzione del contratto trasferisce la soggettività passiva Imu in capo alla società di leasing, indipendentemente dal fatto che l’utilizzatore abbia o meno restituito il bene.È il principio espresso nella ordinanza 20977/2021 con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente.

La questione rimessa al Collegio riguardava l’individuazione del soggetto passivo obbligato al versamento dell’Imu nel caso di beni immobili concessi in leasing nel caso di risoluzione del contratto non seguita dall’immediata restituzione del bene da parte dell’utilizzatore.

La norma di riferimento è l’articolo 9 del Dlgs 23/2011 il quale prevede che per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Il nodo da sciogliere riguarda la corretta interpretazione della locuzione «per tutta la durata del contratto»; il ricorrente sosteneva che questa espressione dovesse intendersi estesa anche ai casi in cui il contratto viene risolto per inadempimento (come nel caso di specie). Sul punto esistono due orientamenti della Cassazione.Per il primo è rilevante il titolo (quindi il contratto stipulato) e non, invece la detenzione stessa del bene; per il secondo, invece, il soggetto passivo Imu è l’utilizzatore del bene fino al momento della redazione del verbale di riconsegna del bene.

Nell’ordinanza in commento, i giudici danno seguito al primo orientamento. A parere del Collegio giudicante, il legislatore con l’articolo 9 prima citato ha voluto dare rilievo al rapporto contrattuale e alla sua durata e non, invece, alla mera detenzione del bene.

A favore di questa interpretazione, i giudici ricordano che la norma individua nel locatario il soggetto passivo anche nel caso in cui l’immobile sia ancora da costruire, circostanza che prescinde dal fatto che il locatario abbia alcun godimento del bene.

Il principio quindi affermato dai giudici è che «con la risoluzione del contratto di leasing, ai fini tributari, non sopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa del finanziamento viene meno, non vi è possibilità di riscatto e soprattutto la mera detenzione senza titolo risulta priva di effetti ai fini tributari».

Pertanto, successivamente alla risoluzione del contratto, l’utilizzatore, anche nel caso di mancata restituzione del bene non ha comunque titolo per essere considerato soggetto passivo.Da qui il rigetto del ricorso del contribuente.

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