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Con Isa pari a «8» è possibile compensare 50mila euro con F24 e ottenere il rimborso di altri 50mila euro

Regime premiale

di Giorgio Confente

La domanda

L’articolo 9, comma 11 del decreto legge 50/2017 ha previsto un regime premiale in favore dei contribuenti che hanno un punteggio Isa pari o superiore ad 8.
In particolare, è prevista la possibilità di compensazione del credito Iva per un importo fino a 50mila euro senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia. Si chiede se per il medesimo periodo d’imposta i benefici devono intendersi cumulativi, esempio:
dichiarazione Iva 2021 (anno d’imposta 2020) che riporta in VX2 un credito Iva di 100mila euro, è possibile utilizzare 50mila euro in compensazione in F24 (rigo VX5) e richiedere i restanti 50mila euro a rimborso senza garanzia (rigo VX3 colonna 1)?
C. S. – Pescara

I soggetti che ottengono un punteggio Isa pari o superiore a 8 per il 2019 (o, in alternativa, il punteggio di 8,5 come media semplice per gli anni 2018 e 2019) possono compensare il credito Iva per un importo non superiore a 50mila euro, senza visto di conformità e, al contempo, ottenere un rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia. Quindi, seguendo l’esempio proposto dal lettore, se la dichiarazione Iva 2021 (anno 2020) riporta nel VX2 un credito Iva di 100mila euro, è possibile utilizzare 50mila in compensazione tramite F24 (rigo VX5) e chiedere i restanti 50mila euro a rimborso senza garanzia (rigo VX3 colonna 1). Questa soluzione deriva dalla lettura del tenore letterale dell’articolo 9, comma 11 del decreto legge 50/2017, che distingue i due benefici alle lettere a) e b), dal contenuto dei provvedimenti attuativi dell’agenzia delle Entrate n. 126200 del 10 maggio 2019 e n. 183037 del 30 aprile 2020 e dai chiarimenti forniti con la circolare 17/E/2019. Per completezza di risposta, si segnala che la soglia di 50mila euro comprende anche i rimborsi fino a 30mila euro annui che ordinariamente sono erogati senza chiedere il visto di conformità o senza garanzia (circolare 20/E/2019, paragrafo 7.4).

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