Controlli e liti

Con l’amministrazione straordinaria non c’è pericolo fondato per la riscossione

Secondo la Ctr Lazio non è giustificata l’iscrizione delle maggiori imposte accertate nei ruoli straordinari

di Rosanna Acierno

L’ammissione delle imprese in stato di insolvenza alla procedura di amministrazione straordinaria non rappresenta «fondato pericolo per la riscossione» e, pertanto, non può
legittimare né l’iscrizione delle maggiori imposte accertate dovute in pendenza di giudizio nei ruoli straordinari, né tantomeno la successiva notifica della cartella esattoriale.

La sentenza

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lazio, sezione n. 5, con la sentenza n. 894 depositata il 17 febbraio 2020, riformando integralmente il giudizio reso dai
giudici di primo grado. La pronuncia trae origine da una cartella esattoriale notificata
ad Alitalia linee aeree spa in amministrazione straordinaria, e riportante un ruolo di circa 660mila euro iscritto a titolo straordinario in base all’articolo 15 bis Dpr 602/1973.

La vicenda

In particolare, a seguito di tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di Alitalia e poi dalla stessa impugnati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, l’agente della
Riscossione provvedeva a notificare una cartella esattoriale richiedendo per conto dell’ente impositore l’integrale pagamento delle maggiori imposte accertate, oltre che delle
sanzioni e degli interessi, nonché l’aggio della riscossione per circa 50mila euro.

Le deroghe dell’Agenzia

L’agenzia delle Entrate, infatti, in deroga alla ordinaria riscossione in pendenza di giudizio (che, in caso di pendenza di giudizio in primo grado, prevede la riscossione frazionata
delle maggiori imposte accertate e degli interessi nella misura di un terzo), aveva iscritto a ruolo straordinario tutte le somme dovute in base ai tre avvisi di accertamento impugnati
(sebbene il giudice di primo grado non si fosse ancora espresso), ritenendo che l’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria rappresentasse «fondato pericolo per la riscossione».

L’impugnativa

Alitalia impugnava i ruoli straordinari e la cartella dinanzi alla Ctp di Roma che, con sentenza n. 2359/2017, rigettava il ricorso con condanna al pagamento di 45mila euro a titolo di spese processuali. La sentenza di primo grado veniva così impugnata dinanzi
alla Ctr Lazio, chiedendone la riforma, peraltro, per violazione dell’articolo 15 bis del Dpr 02/73 in assenza di fondato pericolo per la riscossione e dell’articolo 48 del Dlgs n. 270/1999 secondo cui sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.

La decisione dei giudici

Nell’accogliere l’appello e nell’annullare sia i ruoli che la cartella, i giudici laziali hanno innanzitutto fatto rilevare che, per effetto dell’ammissione delle imprese in stato di insolvenza alla procedura di amministrazione straordinaria, non è possibile effettuare alcun pagamento in favore dei creditori in relazione a debiti insorti prima della dichiarazione
di insolvenza.

Il pericolo per la riscossione

Ne consegue che non è ravvisabile alcun fondato pericolo per la riscossione atto a giustificare l’iscrizione a ruolo straordinario delle somme dovute in base ad atti impositivi emessi dall’agenzia delle Entrate e poi impugnati. Inoltre, a seguito della dichiarazione di insolvenza e della successiva ammissione della società ad una procedura concorsuale, i creditori non possono individualmente iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nei confronti del debitore. Pertanto, anche in mancanza del pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica, la cartella non consente l’avvio di alcuna azione cautelare o esecutiva da parte dell’agente della Riscossione.

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