Con l’antiriciclaggio aumentano i soggetti obbligati all’RW
Con lo schema di Dlgs relativo al recepimento della IV direttiva antiriciclaggio - vedi Il Sole 24 Ore del 25 maggio - cambiano le caratteristiche che qualificano la persona fisica quale titolare effettivo. Questo cambiamento ha tuttavia effetti anche ai fini fiscali già a partire da quest’anno e ciò deriva dal fatto che con la legge 6 agosto 2013, n. 97 - meglio nota come Legge europea 2013 - il legislatore ha previsto che ai fini del monitoraggio fiscale di cui al datato Dl 167/90, per individuare i soggetti a ciò obbligati ed in particolare per la compilazione del quadro RW, occorre tenere conto delle definizioni contenute nel Dlgs 231/2007 , vale a dire la normativa antiriciclaggio.
La norma fu ampiamente illustrata con la circolare dell'agenzia delle Entrate 38/E del 23 dicembre 2013 laddove si legge che «in sostanza l'obbligo dichiarativo (quadro RW, ndr) riguarda anche i casi in cui le attività estere pur essendo intestate a società estere … fondazioni trust ... siano riconducibili a persone fisiche» con la precisazione che tale definizione attiene a soggetti «non fittiziamente interposti». Tali concetti sono parimenti ripresi nelle istruzioni al quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi per l'anno 2016.
Quanto si va dicendo appare di particolare attualità nel momento in cui sono aperte le opzioni di adesione alla voluntary disclosure e in ogni caso la loro osservanza è basilare per non incorrere in contestazioni ancor più frequenti in presenza di uno scambio di informazioni con Paesi esteri.
L'articolo 8 dello schema di Dlgs modifica sia gli obblighi a carico degli intermediari, ora definiti «bancari e finanziari e altri operatori» e di conseguenza dei dati che questi devono trasmettere periodicamente all'agenzia delle Entrate - articolo 1 del Dl 167/90 - sia l'individuazione dei soggetti - articolo 4 dello stesso Dl - tenuti a compilare la dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all'estero (quadro RW). In quest'ultima sede vengono individuati quali soggetti altresì tenuti alla dichiarazione coloro che pur non essendo possessori diretti degli investimenti ne sono i titolari effettivi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp) e dall’articolo 20 del Dlgs antiriciclaggio.
Sono tali:
la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;
la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica in misura superiore al 25% del capitale anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta;
la persona fisica che abbia il controllo della maggioranza dei voti assembleari ovvero tale da esercitare un'influenza dominante ovvero in forza di particolari vincoli contrattuali.
In via residuale laddove l'inviduazione non possa essere univoca il titolare coincide «con la persona fisica o persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società».
Di estremo rilievo appare la circostanza che debba essere mantenuta traccia dell'iter seguito nella individuazione del suddetto titolare: in altre parole proprio per le conseguenze che scaturiscono da tale evento a posteriori dovranno potersi ricostruire le informazioni che hanno portato a tale status o che nel tempo lo hanno variato. Considerando le conseguenze di carattere fiscale che ne discendono sarebbe utile che di tale status venisse notiziato anche l'interessato onde evitare vere o presunte omissioni di compilazione del quadro RW. Sempre in tal senso sarà importante comprendere la data di decorrenza delle nuove disposizioni.