Contabilità

Con l’avvio del Runts niente più bollo per il non profit

di Gabriele Sepio

Altra imposta da tenere in considerazione in tema di adeguamenti è quella di bollo. Già prima della riforma, per Onlus ed Odv era previsto un regime agevolato, che prevedeva l'esenzione da bollo per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richiesti (Dpr 642/1972).

Con la riforma, al fine di alleggerire le spese legate alla gestione degli enti, tale esenzione è stata estesa a tutti gli enti del Terzo settore (ad eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria, diverse dalle coop sociali), ma con una formulazione più ampia, che ricomprende «ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato» (articolo 82, comma 5, Cts). Un'esenzione pressoché totale, quindi, che si applica, ad esempio, anche alle fatture emesse e agli estratti conto (come chiarito anche dall'agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018).

Anche questa volta, tuttavia, bisogna stare attenti all'efficacia temporale della nuova disposizione normativa. In attesa dell'operatività del Runts, la misura si applica solo a Onlus, Odv e Aps iscritte negli appositi registri, mentre per gli altri enti del Terzo settore scatterà solo dopo l'iscrizione al Registro unico.

In caso di modifica statutaria l'imposta di bollo cambia a seconda del tipo di ente che effettua la variazione e del momento in cui questa avviene. Se, infatti, gli adeguamenti statutari di Onlus, Odv e Aps sono sempre esenti, per gli altri enti che volessero accedere al Terzo settore è prevista la tassazione in misura ordinaria, con il pagamento di un'imposta di bollo pari a 16 euro ogni quattro pagine o 100 righe. Per questi ultimi l'esenzione scatterà solo per le eventuali modifiche successive all'iscrizione al Runts. Con la precisazione, in questo caso, che l'esenzione riguarda sia il verbale di delibera sia il nuovo testo di statuto allegato, stante l'ampia formulazione della norma che fa riferimento a “ogni altro documento”.

Si dia il caso, ad esempio, di un'associazione riconosciuta che, per iscriversi al Registro unico, approvi un nuovo testo di statuto con un atto di sei pagine complessive; e che, una volta iscritta al Registro, a causa di sopraggiunte esigenze interne, deliberi una nuova modifica in tema di governance, con un atto della stessa lunghezza. Per la prima modifica all'atto si applicheranno due marche da bollo da 16 euro, mentre per la seconda non vi sarà imposta di bollo.

Sul tema, va detto che è intervenuto anche uno studio del Consiglio nazionale del Notariato (72-2018/T), che con riguardo all'esenzione dall'imposta di bollo per gli enti diversi da Onlus, Odv e Aps, ha osservato che la stessa potrebbe applicarsi anche prima dell'iscrizione al Runts, salva poi la successiva verifica dell'effettiva iscrizione nel Registro, con conseguente decadenza in caso contrario. Tale interpretazione, se da un lato ha il merito di voler evitare disparità di trattamento tra enti che confluiranno nel Terzo settore, dall'altro non pare in linea con le disposizioni del Cts e con l'impostazione generale della riforma, che ha scelto di operare una distinzione nella fase transitoria tra Onlus, Odv e Aps e gli altri soggetti non profit.

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