Con l’Isee «scaduto» l’istanza di saldo e stralcio è valida per la rottamazione-ter
Le istanze di saldo e stralcio prive dei valori Isee oppure con data di validità della Dichiarazione sostitutiva unica scaduta (Dsu) prima della trasmissione dell’istanza stessa saranno considerate come domande di accesso alla rottamazione-ter. Con la pubblicazione del modello SA-ST ( clicca qui per consultarlo ) appare ancora più netta la vicinanza della disciplina del saldo e stralcio con quella della rottamazione-ter (articolo 3 del Dl 119/2018) a cominciare dalla scadenza del 30 aprile prossimo. Lo schema di modello ricalca infatti in gran parte il modulo DA-2018 approvato per l’ultima versione della definizione agevolata. Una delle principali differenze è rappresentata dal fatto che occorre allegare la certificazione rilasciata dall’Inps attestante il valore dell’Isee. Inoltre, il debitore deve attestare, con dichiarazione sostitutiva di notorietà, la veridicità del valore di riferimento. Occorre inoltre riportare la data di presentazione della Dsu ai fini dell’indicatore in esame e la data di validità della stessa.
In un solo caso è ammessa la non allegazione della certificazione rilasciata dall’Inps: si tratta dell’ipotesi in cui la Dsu è stata presentata oltre il 15 aprile 2019. Tanto, in considerazione dei tempi tecnici per il rilascio della medesima certificazione.
Il valore dell’indicatore è determinante sia per l’accesso allo stralcio (non deve superare 20mila euro) sia per determinare l’entità dello sconto.
Le istruzioni precisano che se il debitore non indica il valore dell’Isee oppure riporta una Dsu con data di validità scaduta, la domanda sarà gestita come normale istanza di rottamazione-ter. Non è l’unico caso di intreccio tra la procedura dello stralcio e quella della ordinaria definizione agevolata. Come previsto infatti nella normativa di riferimento, l’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2019 comunica l’importo delle somme da pagare. In alternativa, agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) potrebbe comunicare il rigetto totale o parziale della domanda sia per carenza dei presupposti di legge (valore Isee maggiore di 20mila euro) sia per indicazione di debiti non inclusi nella procedura di stralcio. In tale eventualità, l’agente della riscossione, se ne ravvisa i presupposti, avvertirà il debitore che la sua istanza è stata convertita in una domanda di rottamazione-ter. Le scadenze di pagamento, in questo caso, si raddoppiano rispetto a quelle della rottamazione, poiché, dopo il versamento del 30% al 30 novembre 2019, la parte restante deve essere pagata in 16 rate, suddivise in due rate annuali (dunque, in otto anni, contro i 4 della definizione agevolata).
Nell’istanza occorre precisare i dati identificativi delle cartelle e/o degli avvisi di addebito e/o degli accertamenti esecutivi. A quest’ultimo proposito, vale ricordare che i benefici di legge si applicano solo alle violazioni consistenti nell’omesso pagamento delle imposte dichiarate, che di norma sono contestate con iscrizione a ruolo e non con gli accertamenti esecutivi. Sul punto, si attendono chiarimenti ufficiali.
La domanda si presenta direttamente presso gli uffici dell’Ader oppure via pec. In quest’ultimo caso, bisogna allegare la copia del documento di identità del debitore.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, modello per l’adesione al saldo e stralcio