Con le lettere d’intento non si applica il meccanismo
I compensi professionali soggetti a ritenuta d’acconto o d’imposta rientrano nello split payment se fatturati dal 1° luglio scorso, sempre che l’Iva sia esigibile a partire da tale data. Pertanto, una fattura legittimamente emessa in via differita il 15 luglio per un servizio individuabile attraverso idonea documentazione (articolo 21, comma 4, lettera a, del Dpr 633/1972), effettuato (pagato) nel mese di giugno 2017, sconta l’imposta con modalità ordinarie. È uno degli effetti dei chiarimenti forniti dalla circolare 27/E/2017 di ieri.
Esaminando l’ambito oggettivo della disciplina, le Entrate precisano anche che la scissione dei pagamenti “vince” sul regime dell’Iva per cassa, ma cede il passo quando la pubblica amministrazione o la società controllata o quotata (nel Ftse Mib) effettua un acquisto in reverse charge. Tutte le operazioni in inversione contabile, infatti, sfuggono allo split payment, fermo restando che, in caso di utilizzo promiscuo, la Pa deve indicare al fornitore, sulla base di criteri oggettivi, la quota parte del bene/servizio destinata all’attività istituzionale, soggetta a scissione dei pagamenti, e quella per l’attività commerciale, per la quale opera il reverse. In linea con la circolare 15/E/2015, secondo cui lo split payment riguarda le operazioni documentate da fattura con addebito d’imposta, le Entrate ribadiscono che esso non si applica quando i fornitori operano in forza di regimi speciali (editoria, margine, agenzie di viaggio, eccetera) che non comportano l’emissione di fatture con Iva o che, pur prevedendo l’addebito del tributo, consentono una detrazione forfettizzata dell’Iva (per esempio, operatori agricoli o in regime legge 398/91).
Niente split payment per scontrini, ricevute o fatture semplificate (articolo 21-bis del Dpr 633/1972). Se al posto dello scontrino/ricevuta, è emessa fattura su richiesta del cliente, l’operazione ricade invece nella scissione dei pagamenti. Non rientrano nel regime le operazioni eseguite nei confronti degli esportatori abituali che hanno rilasciato lettera d’intento. La scelta della circolare 27/E/2017 risponde (soprattutto) ai dubbi degli operatori che, entrati fra i destinatari dello split payment in corso d’anno, avevano già rilasciato ai propri fornitori le dichiarazioni per l’effettuazione di acquisti senza applicazione dell’imposta.
Il regime non opera neppure quando il corrispettivo è già nella disponibilità del fornitore (soggetti che effettuano il servizio di riscossione delle entrate o professionisti che curano le procedure esecutive). Interessanti precisazioni sono fornite in caso di pagamento mediante compensazione e permuta (articolo 11 del Dpr 633/1972). Nella prima ipotesi, ma solo quando l’operazione interviene fra soggetti che sono entrambi in regime di split payment, trattandosi di una situazione simile a quella del fornitore che ha già la disponibilità del corrispettivo, la scissione dei pagamenti non opera (l’esclusione vale solo fino all’ammontare compensato). Analoga esclusione si ha in caso di operazioni permutative, a meno che l’operazione non preveda un conguaglio, rilevando in tal caso l’importo del conguaglio.