Il CommentoProfessione

Con le norme Ue sostegno finanziario agli studi

Moratoria fino al 30 settembre su mutui, finanziamenti e leasing

ADOBESTOCK

di Andrea Dili

Le misure di sostegno finanziario contemplate dall’articolo 56 del decreto Cura Italia si applicano anche ai lavoratori autonomi. Un particolare già anticipato mercoledì 18 dal Sole24Ore.

A ben vedere si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno per imprese e professionisti, che potranno beneficiare di una moratoria fino al prossimo 30 settembre sulle revoche delle aperture di credito e dei prestiti accordati da banche e da intermediari finanziari e, soprattutto, della sospensione dei versamenti delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti, nonché dei canoni leasing, fino alla medesima data.

La portata della norma è stata inizialmente sottovalutata: un po’ fagocitata dalla questione del riconoscimento di una inedita forma di sostegno al reddito anche per i lavoratori autonomi ideata dal Governo, un po’ a causa di alcune interpretazioni che ne avevano circoscritto il campo di applicazione ai soli percettori di redditi di impresa. Interpretazioni che, ad una più attenta lettura dell’articolato di legge, non trovano alcun sostegno né di ordine testuale né sistematico.

La platea dei beneficiari, infatti, viene delineata chiaramente dal comma 5 della norma, che fa esplicito riferimento alla definizione europea di “microimprese e piccole e medie imprese”, contenuta sia nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, espressamente citata nel testo, sia nello stesso Regolamento europeo che disciplina il FESR.

La summenzionata Raccomandazione Europea, peraltro, poggia sulla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia e, di fatto, ne riproduce il contenuto. Ai sensi del diritto europeo, quindi, si considera impresa qualsiasi “entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica”. In altre parole, a livello europeo sono considerate totalmente irrilevanti le distinzioni operate dagli stati nazionali in merito alla forma giuridica dei soggetti che svolgono attività economiche. Di conseguenza, potranno beneficiare delle misure di favore contenute nella norma sia i professionisti iscritti agli ordini che quelli senza albo.

Il riferimento alla definizione europea di impresa, peraltro, non è nuovo nell'ordinamento giuridico italiano: il noto precedente è rappresentato proprio dalla equiparazione dei professionisti alle pmi ai fini dell'accesso ai fondi strutturali europei. Il comma 821 della legge di bilancio 2016, infatti, sancì tale principio riferendosi proprio alla citata Raccomandazione Europea e al Regolamento sul FESR.

Va inoltre considerato, a conferma della applicabilità della norma a tali soggetti, che la garanzia pubblica nei confronti degli enti finanziari che sopportano gli effetti della posticipazione dei pagamenti è erogata a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI al quale, come noto, i professionisti accedono già dal 2014.

Una posizione che sembra essere condivisa dallo stesso MEF che nella nota diffusa lo scorso 17 marzo ha individuato tra i beneficiari “le cosiddette partite IVA”, sgombrando il campo, se ce ne fosse bisogno, da interpretazioni difformi.