Con il nuovo codice Ania riconosciuta l’esenzione Iva nella coassicurazione
Nella coassicurazione le prestazioni della compagnia incaricata possono essere fatturate in esenzione Iva se si opta per uno schema operativo che prevede il riconoscimento dei costi in via forfettaria in fase iniziale. È questa la conclusione dell’agenzia delle Entrate in riposta alla consulenza giuridica n. 956-25/2019, non ancora pubblicata, predisposta da Ania. Ma andiamo con ordine.
La coassicurazione, disciplinata dall’articolo 1911 del Codice civile, è quella tecnica assicurativa mediante la quale si ripartisce la garanzia assicurativa fra più compagnie per quote determinate di rischio. Ciò in presenza di un’elevata probabilità di accadimento dei rischi o di un impegno di copertura tale da ritenersi troppo elevato se affidato ad un unico assicuratore. Essa viene stipulata con un unico contratto da più imprese assicuratrici, una delle quali assume il ruolo di incaricata, provvedendo all’emissione e alla gestione del contratto. Su tale ambito si è sviluppato un notevole contenzioso fra le compagnie e l’agenzia delle Entrate in relazione alla commissione di delega percepita dall’incaricata per la sua attività svolta nei confronti delle coassicuratrici. Infatti l’amministrazione ha sempre contestato che si tratti di una prestazione di tipo amministrativo, come tale assoggettabile ordinariamente ad Iva e che non può beneficiare dell’esenzione ex articolo 10, n. 2, Dpr 633/72. La giurisprudenza ha avuto degli esiti altalenanti, con quella di merito che dato ragione alle compagnie, confermata poi da due pronunce di Cassazione del 2016 e 2017, ma l’orientamento di quest’ultima è mutato a favore del fisco nel 2018 con una serie di sentenze e ordinanze riconducibili allo stesso collegio giudicante.
Alla luce di tutto ciò, l’Ania ad ottobre 2019 ha rivisto il proprio codice di autodisciplina per la coassicurazione, sul quale si è quindi pronunciata l’Agenzia nell’ambito della consulenza giuridica citata. In particolare, è previsto che il contraente attribuisca uno specifico incarico ad una delle contraenti, ovvero l’incaricata, che verrà remunerata ab initio e forfettariamente per l’incarico svolto di gestione ed esecuzione del contratto.
Vediamo, dunque, in base a quali ragionamenti l’Agenzia ha condiviso l’assoggettabilità ad esenzione Iva di questo nuovo schema operativo. In primis è stato ribadito che il parere non viene reso con riguardo alla clausola di delega, in quanto secondo le Entrate con riferimento ad essa le pronunce della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità sarebbero state chiare nell’affermare l’imponibilità ad Iva di tali commissioni. La tematica verte nel considerare se le varie attività svolte siano di ambito assicurativo e quindi giustifichino l’assoggettamento ad esenzione Iva oppure se la loro artificiosa divisione in più parti non comporti, invece, l’assoggettamento ad Iva di quelle che hanno carattere amministrativo piuttosto che assicurativo (in tal senso causa C-349/96 CPP, C-472/03 Arthur Andersen, C40/15 Aspiro).
In base quindi al nuovo codice Ania, per l’Agenzia l’incaricata verrebbe a svolgere una serie di attività che integrano un servizio assicurativo nei confronti dell’assicurato. Ciò è avvalorato dal fatto che l’incaricata riceve un premio che è maggiorato del “caricamento”, atto a remunerare la sua attività di emissione e gestione del contratto, in linea con quanto accade ordinariamente nei contratti assicurativi puri stipulati fra due soggetti. Del resto, in tal modo si salvaguarda il principio dell’assoggettamento delle prestazioni assicurative ad imposta sulle assicurazioni anziché ad Iva, a vantaggio dei consumatori. Ciò è valido anche nell’ambito della coassicurazione qualora nella determinazione del corrispettivo dovuto dall’assicurato figurino non solo gli oneri per la copertura del rischio assicurato ma anche i costi di caricamento.
L’avallo dell’esenzione Iva per questa nuova modalità operativa della coassicurazione sembra basarsi sul fatto che anche i costi di gestione sostenuti dall’incaricata sono assoggettati all’alea assicurativa, in quanto stabiliti ex ante e in via forfettaria. Sarà interessante vedere se e come queste conclusioni saranno utili nel recente filone accertativo riguardante la riassicurazione in ambito assistenza (si veda Il Sole 24 Ore del 4 settembre 2019).