Controlli e liti

Il Fisco siciliano sbaglia il conto del saldo e stralcio: definizione in bilico

Riscossione Sicilia per un «mero errore tecnico» comunica nuovi importi del saldo e stralcio

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Ai contribuenti siciliani che nel 2019 si sono avvalsi della definizione agevolata del saldo e stralcio, in questi giorni stanno arrivando delle comunicazioni nelle quali l'agente della Riscossione Sicilia avverte «che a causa di un mero errore tecnico è stato indicato un importo totale da pagare inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto», allegando nuovi bollettini in sostituzione di quelli in possesso dei contribuenti.

Non solo: capita anche che ai contribuenti più zelanti, che hanno già pagato le rate in scadenza nel mese di marzo 2020 o nel mese di luglio 2020, l'agente della Riscossione chieda il pagamento delle rate già pagate, in base alla nuova rideterminazione fatta dalla stessa Riscossione. Tanto per fare un esempio, un contribuente ha ricevuto la comunicazione della Riscossione sul saldo e stralcio con la modifica in aumento della rata in scadenza il 31 luglio 2020, che il contribuente aveva già pagato il 3 luglio 2020, per l'importo di 306,03 euro.

Nella comunicazione viene allegato un nuovo bollettino di pagamento di 328,83 euro, con una differenza di 22,80 euro (328,83 meno 306,03). A questo punto, il contribuente dovrà chiedere all'agente della Riscossione come dovrà pagare la differenza di 22,80 euro. Come in questo esempio, sono tanti i contribuenti che stanno ricevendo la comunicazione della Riscossione che, a causa del «mero errore tecnico», dovranno versare una differenza di qualche decina di euro o al massimo, per gli importi consistenti, a fronte di un saldo e stralcio di circa 100mila euro, di qualche centinaio di euro.

L’avvertenza e il rischio di decadenza

La comunicazione della Riscossione si chiude con l'avvertenza che «in caso di mancato, ritardato, ovvero di insufficiente versamento delle somme rideterminate ... la definizione agevolata non produrrà effetti estintivi dei carichi iscritti a ruolo, e l'importo, eventualmente già corrisposto, sarà acquisito dalla Riscossione a titolo di parziale acconto rispetto al maggiore ammontare di quello complessivamente dovuto».

Per essere più chiari, il contribuente il cui debito originario era di 100mila euro e che ha chiuso un saldo e stralcio con un forfait di 11mila euro già versati per intero, se non paga le differenze di poche decine o centinaia di euro chieste dalla Riscossione, rischia la decadenza della definizione agevolata del saldo e stralcio. In pratica, rischia di fare “resuscitare” la pretesa originaria di 100mila euro. Insomma, la riscossione sbaglia, ma è il contribuente che paga per gli errori dell'ufficio.

Al momento non sono segnalati casi a livello nazionale. Resta fermo che è bene pagare le differenze chieste da Riscossione Sicilia, per evitare la decadenza del saldo e stralcio, con il rischio di fare resuscitare il debito originario che può superare anche i 100mila euro a fronte di una definizione con pagamenti complessivi di 10mila euro.

Tenuto conto anche degli errori commessi dall'agente della Riscossione, e al di là delle future proroghe, che sono da considerare inevitabili, è indispensabile che il Governo ponga rimedio alla norma che prevede la decadenza sia del saldo e stralcio, sia della rottamazione, se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste, anche se si tratta delle differenze chieste dalla Riscossione a causa di un «mero errore tecnico».

La norma va cambiata in modo da consentire il ravvedimento, in caso di pagamenti tardivi, con la riduzione della sanzione del 30% sulle rate non pagate, con l'aggiunta degli interessi legali, così come avviene, ad esempio, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima per la chiusura delle liti pendenti.

Se il Governo non trova dei rimedi, il prolungarsi degli effetti del coronavirus comporterà gravi danni, sia per i cittadini, che rischiano di fallire, sia per l’erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio.

L’articolo è stato aggiornato il 14 luglio.

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