Adempimenti

Con il ricorso ai Sal si può monetizzare subito il credito

L’alternativa degli stati di avanzamento lavori per velocizzare la fruizione della detrazione

di Giorgio Gavelli

Tra le varie ipotesi a disposizione del contribuente per fruire del superbonus del 110%, le modifiche parlamentari avvantaggiano la cessione del credito e lo sconto in fattura. Infatti, anticipando il vantaggio monetario già nel corso dei lavori, la cessione e lo “sconto” si presentano sotto l’aspetto temporale assai più convenienti della detrazione, mentre è tramontata la compensazione “diretta”. Vediamo perché.

Il nuovo comma 13-bis dell’articolo 119 prevede che l’asseverazione tecnica di cui al comma 13 (necessaria per “trasformare” la detrazione da ecobonus o da sismabonus) è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti indicati dal successivo articolo 121. Dal canto suo, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 121 dispone che la scelta in favore dello sconto o della trasformazione in credito d’imposta da cedere può essere esercitata in relazione a ciascun Sal, a condizione che questi ultimi non siano più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi si riferisca ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Pertanto, mentre con la normale detrazione il contribuente inizia a sfruttare il bonus solo al momento di presentare la dichiarazione successiva al periodo d’imposta in cui avvengono i pagamenti, ricorrendo ai Sal lo sconto in fattura e la cessione del credito permettono di monetizzare subito l’importo, anche se probabilmente quest’ultimo sarà inferiore a quello (teorico) della detrazione.

Va anche considerato che una delle possibili opzioni che sembrava certa nel testo originario, vale a dire la possibilità del contribuente di trasformare la detrazione in credito per utilizzarla in compensazione, con le modifiche parlamentari dovrebbe essere venuta meno, stando almeno a quanto si legge nella relazione di accompagnamento. In questo documento viene, infatti, riportato che, tra le correzioni più rilevanti apportate in sede di conversione, vi è la previsione secondo cui «la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti».

Si tratta della perdita di una opportunità per tutti i contribuenti che, svolgendo attività di impresa o di lavoro autonomo, avrebbero potuto compensare immediatamente il credito derivante dalla detrazione nel modello F24, per assolvere, ad esempio, i debiti Iva o contributivi, senza dover necessariamente presentare prima la dichiarazione. Forse proprio per una esigenza di monitoraggio di queste compensazioni, la conversione del decreto Rilancio ha eliminato questa opzione, rendendo possibile il passaggio diretto in F24 solo ai soggetti che acquistano il credito e, si ritiene, ai fornitori che hanno operato lo sconto in fattura. In questi casi, le comunicazioni alle Entrate garantiscono quel monitoraggio del credito che sarebbe mancato con l’utilizzo diretto da parte del contribuente.

Tornando ai Sal, appare interessante osservare come il rilascio di una attestazione parziale riguardi solo l’asseverazione tecnica di cui al comma 13 ma non il visto di conformità di cui al comma 11 dell’articolo 119, il quale, quindi, non verrà rilasciato ad ogni SAL ma solo al termine dei lavori.

Va anche notato che non sembra possibile ricorrere ai Sal per anticipare la cessione del credito (o lo sconto in fattura) relativamente agli interventi “minori” di cui al comma 2 dell’articolo 121 (bonus facciate e altri), i quali, di per sé, non attribuiscono il 110% ma il risparmio fiscale “ordinario” per ciascun intervento, pur potendo essere oggetto di cessione o di sconto in fattura. Da come è scritta la norma, infatti, pare proprio che il meccanismo dei Sal (e delle asseverazioni parziali dei tecnici) sia una peculiarità dell’ecobonus e del sismabonus maggiorati con il 110%, a cui eventualmente aggiungere i cosiddetti interventi “trainati”.

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