Con la rottamazione stralcio totale degli interessi di mora
È possibile aderire alla rottamazione sempreché si tratti di carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, tenendo presente che poiché il beneficio della sanatoria consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del Dpr 602/73, nel caso di specie si avrebbe lo stralcio totale degli interessi di mora e lo stralcio parziale degli aggi della riscossione, rimanendo questi ultimi dovuti sugli importi effettivamente corrisposti (a titolo di contributi, sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo, ma non sugli interessi di mora), mentre i diritti di notifica sarebbero dovuti per intero.
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