Contabilità

Concessioni: riallineamenti per ora preclusi dal Fisco

Il concessionario, in base all’Ifric 12, mette in bilanciola concessione, non i beni

di Maurizio Nastri e Marco Piazza

Molti servizi di pubblica utilità sono affidati in concessione a società. In presenza di certi presupposti, il concessionario – in caso di applicazione dei principi contabili internazionali – non iscrive in bilancio i beni che costituiscono l’infrastruttura utilizzata per l’erogazione del servizio bensì rileva il diritto di concessione, coerentemente con quanto previsto dall’Ifric 12. Oggetto di ammortamento contabile è la concessione, non sono i singoli beni, e, coerentemente, il processo di ammortamento segue le logiche previste per le attività immateriali.

Dal punto di visita fiscale, invece, in deroga al principio della “derivazione rafforzata”, le infrastrutture delle imprese concessionarie di pubblici servizi sono ammortizzate come ogni altro bene materiale (articolo 102 del Testo unico), salva la facoltà di optare per il metodo dell’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (articoli 104 e 107, comma 2 del Tuir). Regole speciali (articolo 102-bis) sono previste per i beni strumentali per l’esercizio di determinate attività regolate (distribuzione e trasporto di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica). Le deroghe alla “derivazione rafforzata” sino previste dall’articolo 8, comma 3 del Dm 8 giugno 2011.

In pratica, la riclassificazione contabile dell’infrastruttura (da insieme di beni a unica attività immateriale secondo l’Ifric 12) non ha effetto ai fini dell’ammortamento fiscale, il che comporta di norma un disallineamento tra il valore contabile e quello fiscale.

Se in passato poteva essere dubbia la possibilità di procedere al riallineamento ex articolo 14 della legge 342/2000, il comma 8-bis dell’articolo 110 del Dl 104/2020 aveva indotto gli operatori a considerare possibile il riallineamento. Ciò in considerazione del fatto che la novità normativa consente chiaramente di operare il riallineamento non solo dei beni (materiali o immateriali), ma di tutte le attività immateriali iscritte come tali in bilancio, a prescindere dalla loro eventuale diversa qualificazione fiscale (si veda Assonime, circolare 6/2021).

Premesso quanto sopra, recentemente, rispondendo a un’istanza di interpello, la direzione centrale Grandi contribuenti ha negato la possibilità di riallineare le attività immateriali iscritte dal concessionario di un servizio pubblico.

La risposta si basa, essenzialmente, sulle seguenti considerazioni: per effetto dell’articolo 8, comma 3 «non assume… rilevanza, ai fini fiscali, la qualificazione di bilancio»; inoltre, la possibilità di operare il riallineamento «risulta preclusa dalla circostanza che fiscalmente non risulta possibile individuare l’esistenza di un’attività immateriale … considerato che da un punto di vista fiscale la società deduce quote di ammortamento relative a beni materiali».

Considerazioni che, a quanto ci consta, sarebbero state ribadite in una successiva risposta dell’Agenzia, non pubblicata, con cui l’amministrazione finanziaria avrebbe affermato che il riallineamento sarebbe precluso qualora la transizione dai principi contabili nazionali a quelli internazionali avesse come risultato quello di cambiare il “nome” di beni già esistenti.

Si tratta, a nostro avviso, di affermazioni che meriterebbero di essere approfondite e auspicabilmente riviste, considerato che la “sostituzione” contabile dei beni con la concessione costituisce una diversa qualificazione degli elementi patrimoniali. Con la conseguenza che siamo in presenza – è possibile ritenere, per effetto del principio di derivazione rafforzata –, anche fiscalmente, di un’attività immateriale: il fatto che la società continui a dedurre quote di ammortamento relative ai beni costituisce una mera modalità di computo del costo deducibile, che non fa venire meno la qualificazione (e classificazione) dell’attività in esame come attività immateriale. Anche perché, se così non fosse, alla fattispecie in esame sarebbe preclusa, senza alcun valido motivo, la possibilità di riallineare i disallineamenti esistenti in relazione ai diversi beni che costituiscono l’infrastruttura, considerato che tali beni non sono contabilizzati come tali in bilancio.

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