Conciliazione, anche la Comissione tributaria può sollecitare un accordo
La disciplina della conciliazione nel processo tributario è stata modificata in modo significativo dal Dlgs 156/2015 che ha attuato una revisione dell’istituto sostituendo il testo originario dell’articolo 48 del Dlgs 546/1992 e introducendo due nuove disposizioni contenute nei successivi articoli 48-bis e 48-ter.
Il legislatore delegato, pur in presenza di una delega dal contenuto, sotto alcuni aspetti discutibile – si pensi alla seconda parte dell’articolo 10, lettera a), della legge 23/2014 dove viene richiesto un intervento sull’istituto in parola teso al «coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra contribuente e l’amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo» – ha redatto un provvedimento normativo in gran parte positivo, attuando quel giusto …rafforzamento… della conciliazione giudiziale, da intendersi quale estensione dell’area applicativa della stessa, nonché la richiesta …razionalizzazione… dell’istituto, inteso esclusivamente come omogeneizzazione del procedimento di conciliazione nel corso del processo.
In sintesi, gli interventi attuati con la modifica del 2015 (la cui entrata in vigore è avvenuta il 1° gennaio 2016 anche per i giudizi instaurati prima di tale data) hanno avuto ad oggetto: l’anticipazione del perfezionamento al momento della sottoscrizione dell’accordo conciliativo in cui sono indicate le somme dovute ed i tempi di versamento delle stesse e, non come previsto dalla precedente disciplina all’atto del versamento, entro venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo o della prima rata; l’estensione dell’area di applicazione della conciliazione giudiziale al secondo grado di giudizio, richiedendo come presupposto la sola pendenza della lite ovvero l’esistenza di una rapporto processuale validamente costituito (di conseguenza, se non vi è costituzione del ricorrente o il ricorso è inammissibile non può aversi conciliazione); la procedimentalizzazione dell’istituto, disciplinando l’ipotesi di conciliazione fuori udienza (nuovo articolo 48), quando si ha la sottoscrizione dell’accordo conciliativo da entrambi le parti e la presentazione di quest’ultimo al giudice, ed il caso di conciliazione in udienza (articolo 48-bis), quando ciascuna delle parti può presentare istanza di conciliazione alla Commissione la quale può finanche sollecitare le parti a ricercare un accordo.
La nuova disciplina della conciliazione giudiziale non ha, però, risolto alcune problematiche che da tempo sono oggetto di dibattito, quali ad esempio, l’essenza transattiva della conciliazione nel processo tributario, l’efficacia novativa dell’istituto, i rapporti con l’accertamento con adesione, ma ha sicuramente tracciato un indirizzo circa la natura dell’istituto, intesa in senso ampio; infatti, non è del tutto irrilevante l’aver previsto che la conciliazione nasce da un accordo delle parti e non sfuggirà la chiara volontà legislativa di differenziare la conciliazione dall’accertamento con adesione.