Controlli e liti

Conciliazioni e mediazioni, le rate devono essere versate

Nessuna dilazione poiché l'atto impugnato viene meno

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Sotto controllo i pagamenti provvisori in attesa del giudizio e nessuna sospensione sulle rateazioni per conciliazioni e mediazioni. Sono alcune delle questioni che emergono dalla lettura del decreto “cura Italia” per i contenziosi in corso.

Sospensiva e pagamenti

Il decreto ha previsto (articolo 83) un rinvio d'ufficio di tutte le udienze dopo il 15 aprile 2020. Con riferimento al processo tributario, tale rinvio riguarda sia le udienze di merito, sia le cautelari (richiesta sospensione del pagamento di una parte di quanto preteso nelle more del giudizio).

Tale previsione va coordinata con la sospensione prevista per gli atti affidati all'agente della riscossione: il decreto, infatti, per cartelle di pagamento e avvisi di accertamento (articolo 68) dispone una sospensione dei versamenti scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i quali si dovranno effettuare entro fine giugno in unica soluzione. Questa disposizione potrebbe riguardare anche i provvedimenti oggetto di impugnazione, il cui obbligo di pagamento slitta così al 30 giugno. In tale contesto, va però segnalato che l'udienza di sospensiva potrebbe essere fissata anche in data successiva, a seconda dei tempi della commissione competente. Ne consegue che, nelle more della fissazione dell'udienza cautelare, il contribuente dovrà versare il dovuto ovvero richiedere una rateazione delle somme. Peraltro se la rateazione è già iniziata l'eventuale sospensione rischia di vanificarla per il futuro.

Computo della sospensione

Il decreto dispone la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari. La norma elenca espressamente gli adempimenti sospesi tra i quali la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, le impugnazioni e in genere tutti i termini procedurali. Viene poi precisato che sono sospesi fino al 15 aprile anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle commissioni tributarie, inclusa l'ipotesi di reclamo. La precisazione, verosimilmente, è stata inserita per la specialità del processo tributario, al fine di includere nella sospensione anche la “notifica” all'ente impositore. In passato si è posto il dubbio se il “procedimento giudiziale” iniziasse dalla costituzione in giudizio ovvero sin dalla notifica dell'impugnazione. Nella specie anche per la notifica del ricorso agli Uffici si potranno considerare i termini più lunghi.

Verosimilmente, le modalità di computo dei giorni di sospensione dovrebbero esser simili a quella della sospensione feriale e quindi, di fatto, sommarsi ai termini ordinari.

Tuttavia, una precisazione contenuta nella norma genera qualche perplessità. In particolare, è previsto che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Ciò significa che se fosse notificato un atto impugnabile dal 9 marzo al 15 aprile, il calcolo dei giorni per la proposizione del ricorso decorre dal 16 aprile (quindi i termini si sommano). Una simile precisazione mai era stata effettuata per altre sospensioni; sorge il dubbio, allora, che, per gli atti in scadenza nel medesimo periodo si tratti di un “differimento” dei termini. In concreto, ciò che scade tra il 9marzo e il 15 aprile, slitta al 16 aprile.

Si pensi a un accertamento notificato il 10 febbraio con scadenza il 10 aprile. Considerando la sospensione al pari di quella feriale, il nuovo termine sarebbe il 18 maggio (60 +38 di sospensione). Considerando, invece, la sospensione come una sorta di “differimento”, il termine del 10 aprile slitterebbe al 16 aprile.

Si tratta, forse, di eccessiva prudenza, ma stante il rischio di inammissibilità del ricorso, diviene fondamentale un chiarimento sul punto.

Rate conciliazioni e mediazioni

Non sembrano essere disciplinate le rateazioni legate a conciliazioni e mediazioni. Da una lettura particolarmente estensiva della norma (articolo 68) unitamente alla relazione illustrativa, si potrebbe sostenere che tali pagamenti siano sospesi atteso che riguardano un atto già affidato all'agente della riscossione (cartelle o accertamenti). Tuttavia, intervenendo l'accordo (mediazione/conciliazione) l'atto originariamente impugnato viene meno. Ne consegue che in assenza di una previsione espressa nel decreto tali pagamenti dovranno essere eseguiti alle previste scadenze senza alcuno slittamento. Peraltro, alcuni uffici hanno già escluso qualunque sospensione di questi pagamenti.

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