Controlli e liti

Concordato e regolarità fiscale, verifica più leggera

L’agenzia delle Entrate alleggerisce le regole per la verifica dei debiti delle imprese in concordato preventivo in continuità

di Giuseppe Latour

Appalti e regolarità fiscale: regole più leggere per la verifica dei debiti delle imprese in concordato preventivo in continuità. La novità arriva dalle indicazioni dell’amministrazione centrale per gli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate.

Per l’accesso agli appalti pubblici –va ricordato – è prevista la verifica di regolarità fiscale delle imprese. Fino a pochi mesi fa avevano rilevanza le violazioni gravi (con un valore superiore ai 5mila euro) e definitivamente accertate: quindi, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnativa.

A questa ipotesi, il Dl semplificazioni (decreto legge 76/2020) a luglio ha aggiunto un caso nuovo: quello delle irregolarità non definitivamente accertate, che vengano a conoscenza o possano essere dimostrate dalla stazione appaltante a carico dell’impresa.

Queste norme vanno incrociate con quelle in materia di procedure concorsuali. Il Codice appalti stabilisce «l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto dell’operatore economico», che sia stato sottoposto «a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni».

Fanno eccezione gli operatori in concordato con continuità aziendale, che possono partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici previa autorizzazione del tribunale. La partecipazione è consentita anche per i concordati in bianco, cioè con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione necessaria entro il termine fissato dal giudice.

Incrociando queste regole, nell’ipotesi di un operatore economico in concordato preventivo in continuità, per le Entrate non assumono rilevanza i debiti sorti prima della pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura nel registro delle imprese e, quindi, inseriti nel piano alla base del concordato. Il motivo è che, con il deposito della domanda di ammissione, vengono cristallizzati i debiti dell’impresa maturati prima della pubblicazione: andranno saldati nei tempi e modi indicati dal piano.

Quindi, l’impresa viene considerata regolare, per tutta la durata della procedura, indipendentemente dall’ammontare dei debiti sorti prima della pubblicazione della domanda. E anche se nel piano non è previsto il loro pagamento integrale. Questi debiti non saranno considerati dagli uffici delle Entrate. Le cose cambiano per i debiti sorti successivamente alla pubblicazione della domanda: la verifica della regolarità fiscale viene svolta secondo i criteri normalmente applicati agli operatori che partecipano alle procedure di appalto pubblico.

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