Diritto

Concordato pre-Covid, sì al rinvio se la proroga non danneggia i creditori

Il rinvio di 90 giorni previsto dal Dl 23/2020 non deve aggravare il passivo

I riflessi sui flussi finanziari e sull’impianto originario della proposta e del piano di concordato provocati dall’emergenza Covid-19, con la conseguente contrazione di ordini e fatturato rappresentano concreti e fondati motivi per la concessione della proroga di 90 giorni prevista dall’articolo 9, comma 2 del Dl 23/2020. Dalle motivazioni dell’istanza di rinvio deve però emergere che, verosimilmente, la proroga non rischi di aggravare il passivo a danno dei creditori. Il rinvio comporta inoltre il ripristino degli obblighi informativi periodici preconcordatari che vanno rispettati con cadenza più serrata (bisettimanale anziché mensile) proprio per verifica l’inesistenza del pericolo di danneggiare il ceto creditorio.

Sono queste le prime indicazioni giurisprudenziali sull’applicazione della proroga di 90 giorni prevista dal Dl 23/2020 (decreto Liquidità) fornite dai tribunali di Pistoia e di Milano (sentenze del 5 e 20 maggio 2020).

La norma

L’articolo 9, comma 2, del Dl Liquidità consente al debitore in fase preconcordataria, ancorché abbia già ottenuto la proroga del tribunale per il deposito del piano e della proposta, di presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta . Questa chance riguarda i procedimenti per l’omologazione dei concordati preventivi pendenti al 23 febbraio 2020 ed è consentita fino all’udienza fissata per l’omologa. La domanda è inammissibile se è già stata tenuta l’adunanza dei creditori e la proposta di piano non ha avuto la maggioranza dei voti.

La concessione della ulteriore proroga determina la regressione della procedura alla fase dell’ammissibilità della proposta, con conseguente ripristino a carico del debitore degli obblighi informativi periodici previsti durante la fase preconcordataria (articolo 161, comma 8 della legge fallimentare) e la conseguente vigilanza del commissario giudiziale sul rispetto di tali obblighi.

Gli obblighi informativi

La normativa fallimentare prevede che tali obblighi informativi abbiano periodicità mensile, tuttavia, con sentenza del 28 maggio 2020, il Tribunale di Milano ha ritenuto opportuno, in vigenza della pandemia da Covid-19, che gli obblighi periodici siano ripristinati con cadenza bisettimanale, ai fini del monitoraggio continuo dell’andamento della procedura.

Gli obblighi informativi adempiuti con cadenza più ristretta rispondono all’esigenza di assicurare che la concessione di una ulteriore proroga conseguente alla pandemia non comporti un aggravio del passivo (prededucibile) che potrebbe drenare risorse finanziarie da destinare al soddisfacimento dei creditori. Pertanto, a fronte delle incertezze provocate dall’emergenza sanitaria, si rende necessario verificare puntualmente che l’andamento della attività d’impresa a seguito del lockdown, possa ancora garantire la fondatezza delle ipotesi del piano concordatario. La violazione degli obblighi informativi disposti dal Tribunale comporta di contro l’inammissibilità della proposta concordataria e, ove ricorrano i presupposti, il fallimento del debitore.

Le motivazioni

I fondati motivi su cui si basa la concessione della ulteriore proroga sono essenzialmente riconducibili agli effetti prodotti sulla tenuta del piano dall’emergenza sanitaria e dal conseguente lockdown inevitabilmente destinati ad incidere in modo sensibile sull’impianto originario della proposta e del piano, in termini di previsione dei flussi di cassa a servizio della soddisfazione dei creditori.

In particolare, l’istanza per la concessione della proroga appare fondata secondo i giudici solo se si appoggia su concreti e gravi motivi, in relazione a fatti sopravvenuti imprevedibili ed oggettivi, ove i flussi finanziari previsti nel piano siano stati influenzati dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che rendano verosimile una contrazione degli ordinativi e del fatturato.

Tuttavia, la motivazione deve altresì rendere conto dell’inesistenza di rischi di aggravamento del passivo a danno del ceto creditorio nei 90 giorni di proroga richiesti per la revisione del piano e della proposta.

In altre parole, il debitore deve essere in grado di fugare il legittimo dubbio in merito al rischio di un aggravio del passivo prededucibile che potrebbe drenare risorse finanziarie, presumibilmente già limitate prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, a danno del ceto creditorio. Gli obblighi informativi preconcordatari serviranno a verificare l’effettiva fondatezza dell’inesistenza di rischi di aggravamento del passivo.

1 - Capacità di tenuta del piano
Ai fini della concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni, l’istanza deve essere motivata «anche con riferimento agli effetti prodotti sulla tenuta del piano di concordato dall’emergenza sanitaria» e che gli interventi modificativi «si palesino idonei ad incidere in modo sensibile sull’impianto originario della proposta». La «regressione della procedura alla fase di ammissibilità», implica il ripristino degli obblighi informativi preconcordatari.
Tribunale di Pistoia, 5 Maggio 2020

2 - Obblighi informativi bisettimanali
La concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni richiede:
che sui flussi finanziari incidano i riflessi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, quali fatti sopravvenuti imprevedibili, «con conseguente verosimile riduzione di ordinativi e fatturato»;

la «verosimile inesistenza di rischi di aggravamento del passivo a danno del ceto creditorio».

il ripristino degli obblighi informativi «con cadenza bisettimanale».

Tribunale di Milano, 28 maggio 2020

3 - Dichiarazione d’urgenza
Il riconoscimento dell’urgenza e, di conseguenza, l’inapplicabilità della sospensione dei termini previsti dall’articolo 83, comma 1 del Dl 18/2020, è determinata dalla necessità di evitare che il «differimento dell’adunanza ex articolo 174 della legge fallimentare possa comportare grave pregiudizio alla proponente così come ai creditori ad essa direttamente interessati, attesa la sua incidenza su di un programma operativo».
Tribunale di Roma, 20 aprile 2020

4 - Sospensione dei contratti
Per agevolare la buona riuscita della procedura concordataria, la sospensione dei contratti di locazione finanziaria durante il lockdown è autorizzabile se «il mantenimento della loro operatività comporterebbe costi di natura prededucibile difficilmente sostenibili dalla società e che potrebbero pregiudicare la concreta fattibilità del piano di concordato che verrà predisposto».
Tribunale di Mantova, 9 Aprile 2020

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