Concordato preventivo, così il blocco agli accertamenti
La copertura riguarda i controlli analitici, analitico-induttivi e induttivi puri ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, mentre per l’Iva si ottiene solo lo “scudo” contro le verifiche basate su presunzioni semplici
In base al comma 13 della norma istitutiva, per chi si avvale della sanatoria (anche in corso di pagamento delle rate), le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 Dpr 600/1973, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di una delle seguenti ipotesi:
- intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale ex articolo 22, Dlgs 13/2024;
- applicazione nei confronti del soggetto aderente di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal Dlgs 74/2020 (con alcune significative eccezioni), dall’articolo 2621 del Codice civile, dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 Codice penale, commessi dal 2019 al 2023;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
- dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione in cui è ammesso il «ravvedimento».
La “copertura” riguarda quindi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri ai fini ...

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