Adempimenti

Concordato con terzo assuntore, il registro è proporzionale

L’imposta per il decreto di omologa si applica con riguardo ai singoli beni dell’attivo fallimentare in base alla natura di ciascuno di essi

di Angelo Busani

L’imposta di registro dovuta per il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore (articolo 124 e seguenti della Legge fallimentare) si applica con riguardo ai singoli beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento all’assuntore, in base alla natura di ciascuno di essi. Alla stessa conclusione si deve giungere con riguardo alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa...