Controlli e liti

Concorrenza, le regole per i danni

di Redazione Quotidiano del Fisco

Tra pochi giorni (il 3 febbraio) entrerà in vigore il decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017, attuativo della direttiva 2014/104/Ue, dedicato a regolare le azioni per il risarcimento del danno in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.

La norma, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 19 gennaio, contiene una serie di definizioni e le regole procedurali: in sostanza la competenza su questo tipo di contenzioso è affidata ai Tribunali delle imprese nelle tre sedi giudiziarie di Milano, Roma e Napoli.

Potrà agire chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese (quindi, anche da parte di un Ordine professionale), e anche se è in corso l’azione collettiva (class action) prevista dal codice del consumo (articolo 140-bis del decreto legislativo 206/2005). A subirne le conseguenze saranno le imprese che hanno contribuito a provocare il danno, che sono responsabili in solido, con l’unica eccezione per le Pmi, che hanno una responsabilità limitata nei confronti dei propri acquirenti diretti: rispondono solo per i danni causati ai propri acquirenti diretti e indiretti, non per quelli a terzi.

Dlgs 3 del 19 gennaio 2017

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