I temi di NT+Le parole del non profit

Concorsi a premi, gli enti del Terzo settore in corsa tra i beneficiari

In base a una lettura sistematica, si dovrebbe intendere già operativa l’inclusione degli Ets tra i beneficiari della disciplina dei concorsi a premio

Concorsi a premio, il Mimit chiarisce il ruolo del Terzo settore quale promotore o destinatario dei premi non assegnati o non richiesti. Diversi i temi affrontati nelle Faq pubblicate dal ministero delle Imprese e made in Italy (Mimit) sulla disciplina dei concorsi a premio. Vale a dire quelle iniziative aventi fini anche commerciali che mirano a favorire la conoscenza di prodotti, servizi o marchi attraverso la promessa di premi e che sono svolte nel rispetto di precisi adempimenti procedurali (Dpr 430/2001).

I promotori di concorsi

Sotto il profilo soggettivo, la normativa individua quali promotori di concorsi a premio le imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati. Come chiarito anche nelle Faq del ministero, rientrano nel novero i soli soggetti iscritti nel Registro delle imprese e non anche le persone fisiche, anche se titolari di partita Iva. Con l’espressa specifica che sono ammesse anche le associazioni, fondazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, purché iscritti nel Registro delle imprese. È il caso, ad esempio, delle imprese sociali che, per loro natura, svolgono attività d’interesse generale in forma d’impresa e sono iscritte in una specifica sezione del Registro imprese. Diversamente, per tutte le altre tipologie di enti del Terzo settore (Ets), è esclusa la promozione di concorsi a premio ma resta ferma la possibilità di effettuare lotterie, tombole o banchi di beneficienza, manifestazioni di sorte locali, con le modalità di cui agli articoli 13 e 14 del Dpr in questione.

L’individuazione preventiva

Ma non solo. Per garantire la fede pubblica, la normativa richiede ai promotori di individuare preventivamente la Onlus cui devolvere il premio nell’ipotesi in cui questo non sia assegnato o richiesto (articolo 10, comma 5, del Dpr 430/2001). Un riferimento, questo, che deve tuttavia intendersi più ampio alla luce delle novità della riforma del Terzo settore.

L’inclusione degli Ets

Una volta intervenuta l’autorizzazione Ue sulle misure fiscali del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), verrà infatti abrogato il regime Onlus e tutti i riferimenti alle Onlus saranno automaticamente sostituiti con quelli di Ets non commerciali (articolo 89 Cts). Se pure tale previsione non è ad oggi efficace, in base a una lettura sistematica, dovrebbe intendersi già operativa l’inclusione degli Ets tra i beneficiari della disciplina dei concorsi a premio. Ciò anche tenuto conto delle indicazioni fornite col decreto Semplificazioni fiscali che, ai fini dell’accesso a misure agevolative, ha incluso nella platea dei beneficiari – riservata a rigore solo alle Onlus – anche agli Ets.

A ritener diversamente, si finirebbe oggi per escludere dall’ambito applicativo quelle Onlus che, nelle more, hanno già effettuato l’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (Runts) e che, in ogni caso, ritorneranno destinatarie una volta intervenuto il vaglio Ue (sempreché in possesso della veste di Ets non commerciale).

Con un’evidente e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre Onlus che, in questa fase transitoria, risultano iscritte ancora nell’Anagrafe tributaria e che completeranno l’iter di ingresso al Runts una volta venuta definitivamente meno la disciplina del Dlgs 460/1997.