Condono, per le rate omesse la sanzione diventa automatica
Non richiede il contraddittorio preventivo l’atto con il quale l’ufficio irroga la sanzione amministrativa nell’ambito di una rateazione da condono. Il caso è quello di un contribuente che non paga quanto dovuto anche dopo l’iscrizione a ruolo e la conseguente notifica della cartella di pagamento relativa alle rate del condono non saldate e il principio è affermato dalla Ctp Torino 7/01/2018 (presidente Grimaldi, relatore Rossotto).
L’adesione ai condoni previsti dalla legge 289/2002 poteva essere effettuata anche attraverso il pagamento rateale. In questo caso, la sanatoria poteva considerarsi perfezionata con il pagamento della prima rata, mentre il mancato pagamento di quelle successive determinava l’iscrizione a ruolo di una somma corrispondente alle rate non versate e l’applicazione della sanzione per omesso versamento. Al fine di recuperare le somme dichiarate ed eventualmente non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni ex lege 289/2002, con l’articolo 2, comma 5-bis e 5-ter, del Dl 138/2011 il legislatore ha previsto l’obbligo per l’agente della riscossione di procedere con la notifica di un atto di intimazione per il recupero delle somme dovute e non corrisposte entro la data del 31 dicembre 2011.
In caso di omesso pagamento delle somme dovute si applicava una sanzione pari al 50% delle somme non versate e l’assoggettamento a controllo del contribuente entro la data del 31 dicembre 2013 in relazione a tutti i periodi d’imposta successivi a quelli condonati e ancora accertabili.
Nel caso in esame il contribuente aveva aderito a uno dei condoni previsti dalla legge 289/2002, pagando la prima rata relativa alla somma dovuta, ma omettendo il pagamento delle successive. Di conseguenza, gli importi corrispondenti alle rate omesse venivano iscritti a ruolo con la sanzione prevista per l’omesso versamento. Dopo aver accertato la persistenza dell’omissione per le rate successive alla prima, mediante la notifica di un atto di contestazione sanzioni l’ufficio provvedeva a irrogare al contribuente anche la sanzione del 50% stabilita dal comma 5-ter dell’articolo 2.
Il contribuente impugnava questo provvedimento sostenendone la relativa illegittimità, in quanto si sarebbe trattato di un atto non preceduto da contraddittorio (con conseguente violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e per l’intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio dell’ufficio.
La Ctp di Torino ha sancito la legittimità dell’atto notificato, evidenziando che nella normativa relativa al condono in caso di omesso versamento le relative sanzioni devono applicarsi automaticamente, senza la necessità di dover operare un contraddittorio preventivo con il contribuente. Inoltre, considerato che nel caso in esame la relativa sanzione era riferibile a un omesso pagamento di somme dovute dal condono che andavano versate entro il 31 dicembre 2011, la violazione (così come è stato fatto) poteva essere contestata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla stessa (ex articolo 20, Dlgs 472/1997) e quindi entro il 31 dicembre 2016.