Imposte

Conferimenti di partecipazioni, plusvalenze senza impatto sull’Ace

La risposta 732 amplia il regime penalizzante per i complessi aziendali

di Luca Gaiani

Plusvalenze da conferimenti di partecipazioni irrilevanti ai fini della base Ace al pari di quelle derivanti da conferimenti di aziende. Lo afferma la risposta a interpello 732/2021 che estende, in via analogica, il regime penalizzante previsto dall’articolo 5 deldecreto attuativo dell’Ace per le operazioni relative a complessi aziendali.

Il caso trattato dalla risposta 732 riguarda una società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali, la quale ha proceduto, nell’ambito di una riorganizzazione della struttura del gruppo, a conferire a una controllata alcune partecipazioni detenute in società estere. Il conferimento è stato effettuato sulla base del valore di mercato delle partecipazioni, determinato da apposite perizie di stima. A fronte di tali apporti, la conferente ha rilevato una plusvalenza che è stata assoggettata in dichiarazione al regime Pex (articolo 87 del Tuir).

L’utile dell’esercizio, in parte influenzato dalla plusvalenza da conferimento, è stato interamente accantonato a riserve disponibili (e dunque potenzialmente rilevanti per la base Ace).

Viene chiesto alle Entrate se sia applicabile, all’utile generato dal conferimento, la disposizione dell’articolo 5, comma 8, lettera b), del Dm 3 agosto 2017 secondo cui non concorrono a formare la base Ace le plusvalenze derivanti da conferimenti di aziende o rami di azienda.

L’Agenzia sottolinea che la relazione al Dm evidenzia che l’irrilevanza delle plusvalenze da conferimenti di azienda deriva dalla necessità di uniformare le ricadute sull’Ace di tali operazioni a prescindere dai principi contabili adottati dal conferente. Nel caso in esame, il conferimento è stato contabilizzato al fair value in quanto l’operazione, pur essendo realizzata all’interno del gruppo («under common control»), è dotata di sostanza economica avendo l’obiettivo di razionalizzare la gestione delle controllate estere efficientando la gestione della tesoreria del gruppo. Il conferimento under common control, privo di sostanza economica, non avrebbe invece generato, secondo le indicazioni di Assirevi, alcuna plusvalenza e dunque alcun maggior utile da destinare a riserva.

Dato che il conferimento di partecipazioni, al pari del conferimento di azienda, è suscettibile di differenti modalità di contabilizzazioni (plusvalenza o continuità di valori), si deve applicare analogicamente, conclude la risposta 732, la sterilizzazione della base Ace prevista per quest’ultima operazione. L’utile accantonato a riserva, per l’importo corrispondente alla plusvalenza su partecipazioni, non sarà dunque da considerare nel calcolo dell’agevolazione.

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