Contabilità

Conferimenti, più vie per i vantaggi fiscali

Le operazioni di scambio domestico di quote possono essere effettuate in regime di realizzo controllato

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di Francesco Nobili e Roberta Sironi

L’introduzione del comma 2-bis da parte del Dl crescita nell’articolo 177 del Tuir in tema di conferimenti di partecipazioni “non di controllo” (si veda Il Sole 24 Ore del 28 ottobre) impone particolare attenzione a chi si trova a pianificare una di queste operazioni.

La regola generale è quella prevista dall’articolo 9, secondo la quale:
i conferimenti sono assimilati alle cessioni a titolo oneroso (comma 5);

il corrispettivo del conferimento (valore di realizzo) è pari al valore normale dei beni (partecipazioni) conferiti (comma 2);

il valore normale delle partecipazioni è stabilito con le regole di cui al comma 4, lettera a (per le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese) e lettera b (per le altre partecipazioni in proporzione al valore del patrimonio netto ovvero per le società di nuova costituzione all’ammontare complessivo dei conferimenti).

La deroga al valore normale
L’articolo 175, comma 1, prevede una prima deroga all’applicazione del principio del valore normale. Infatti, in tal caso, il valore di realizzo è pari a quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, a quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Non si tratta, quindi, di un principio di neutralità fiscale ma il carico tributario dipende dall’impostazione contabile adottata dal conferente e dal conferitario (realizzo controllato).

Per poter applicare l’articolo 175 sia il conferente che il conferitario devono essere soggetti residenti in Italia che esercitano imprese commerciali. Quindi, né i conferenti né i conferitari possono essere persone fisiche «non imprenditori», società semplici o società non residenti.

L’oggetto del conferimento
Quanto all’ambito oggettivo, la circolare 57/E/2008 ha chiarito che l’articolo 175 è applicabile «alla sola ipotesi in cui oggetto del conferimento sia una partecipazione di controllo (ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del Codice civile), ovvero di collegamento (ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile), a nulla rilevando il periodo di detenzione della partecipazione stessa». Le partecipazioni conferite possono essere relative sia a società residenti in Italia sia a società non residenti.

Anche l’articolo 177, comma 2, prevede un realizzo controllato. Peraltro, in tal caso, il valore di realizzo è determinato facendo riferimento al comportamento adottato dal conferitario e non anche, come avviene invece per l’articolo 175, dal conferente. Infatti, le partecipazioni ricevute sono valutate, ai fini del reddito del conferente, in base al solo incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria in sede di conferimento.

Il conferitario deve essere una società di capitali residente in Italia (ris. 43/E/2017). Peraltro, a differenza di quanto avviene per l’articolo 175, il conferente può anche essere un soggetto «non imprenditore» e, quindi, una persona fisica, una società semplice o una società non residente senza stabile organizzazione in Italia (modifica introdotta dal Dlgs 247/2005 «correttivo Ires», che ha esteso il regime previsto dall’articolo 177, comma 2, del Tuir, anche ai conferimenti effettuati da persone fisiche non imprenditori – in tal senso anche circolare 33/E/2010).

Per quanto riguarda l’oggetto, è rilevante che il conferitario, per effetto del conferimento, acquisti il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile o incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo. È stato così chiarito (circolare 320/E/1997, par. 3.4.1 e risposta all’interpello 904-1102/2017) che la norma si applica anche ai conferimenti (seppur di partecipazioni non oggettivamente di controllo) effettuati con un unico atto da più soggetti a favore di una società che, per effetto del conferimento, acquista il controllo della società conferita.

Per l’articolo 177, a differenza di quanto avviene per l’articolo 175, la società conferita deve essere una società di capitali fiscalmente residente in Italia (si veda la risoluzione 43/E citata).

Infine, come già accennato, il comma 2-bis dell’articolo 177 ha esteso l’applicazione del principio del realizzo controllato di cui al comma 2 anche ai conferimenti per effetto dei quali la conferitaria non acquista il controllo della conferita ma le partecipazioni conferite rappresentano, in tutto:
una percentuale dei diritti di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%, se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentati;
una percentuale superiore al 20% (diritti di voto) o al 25% (capitale o patrimonio), se si tratta di altre partecipazioni.

Il criterio è analogo a quello dell’articolo 67, comma 1, lettera c) che definisce le partecipazioni «qualificate».

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