Conferma delle Entrate: la cedolare sui negozi si può scegliere al secondo anno
L’interpello 198 ribadisce la risposta 184 in relazione ai contratti di locazione stipulati nel 2019
La cedolare sui negozi può essere scelta anche nelle annualità successive del contratto: dopo la risposta fuorviante arrivata dalla direzione regionale del Lazio, l’agenzia delle Entrate conferma la propria linea con l’interpello 198 del 1° luglio. In pratica, per una locazione commerciale stipulata nel 2019 è possibile optare per la tassa piatta anche nel 2020 (o successivamente), secondo i princìpi generali che regolano la cedolare. E questo a prescindere dal fatto che la tassa piatta sulle locazioni commerciali non sia stata rinnovata per il 2020 dall’ultima legge di Bilancio.
Si tratta di una risposta che ricalca fedelmente quanto affermato con l’interpello 184 del 12 giugno e con l’interpello 190 del 22 giugno, così superando a tutti gli effetti il parere reso dalla Dre Lazio con l’istanza di interpello 913-1069/2019, del 18 febbraio scorso.
Il caso dell’interpello 198 riguarda un contribuente che ha affittato un immobile commerciale con stipula e decorrenza 1° gennaio 2019 e lo ha registrato senza optare per la cedolare secca, ma pagando l’imposta di registro e di bollo. Le Entrate confermano che l’opzione può essere esercitata anche «entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità)». In risposta alla specifica domanda del contribuente, l’Agenzia aggiunge che «l’opzione per la cedolare secca avrebbe dovuto essere esercitata, con riferimento all’anno di imposta 2020 (rectius: annualità contrattuale, Ndr), entro il 31 gennaio 2020, mentre, per l’anno di imposta 2021, l’opzione deve essere esercitata entro il 31 gennaio 2021 e così via».
Perciò, se il contribuente ha già pagato l’imposta di registro per l’annualità contrattuale 2020, potrà “entrare” in cedolare secca dal 2021 in poi. Se invece non l’avesse ancora pagata, potrebbe esplorare la chance della remissione in bonis (articolo 2 del Dl 16/2012): è una possibilità ammessa entro il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi successivo all’opzione mancata (quindi il 30 novembre prossimo), a condizione che siano state svolte anche le altre formalità (invio della raccomandata o inserimento della rinuncia agli aggiornamenti del canone direttamente nel contratto).
Scontata l’ultima precisazione delle Entrate, cioè la possibilità di optare con i servizi telematici (software RLI o RLI-web) o presentando il modello RLI in forma cartacea allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.