Confisca allargata applicabile anche alla corruzione privata
Più spazio per la confisca allargata. Per quella confisca cioè che può essere disposta, nei confronti del condannato e anche in fase cautelare, in tutti quei casi di sproporzione tra reddito dichiarato e disponibilità dei beni. In questa fattispecie non è richiesta la provenienza illecita del bene, che è invece alla base della confisca di prevenzione; si mette in evidenza invece la sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni, ponendo a carico del soggetto interessato l’onere di fornire la documentazione sulla legittima provenienza del bene stesso. Disposta originariamente come misura di contrasto per alcuni gravissimi reati (associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, riciclaggio), la misura si è poi progressivamente ampliata.
E in questo senso procede anche la disposizione inserita nel decreto fiscale , che peraltro risponde a una preoccupazione espressa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento della promulgazione delle norme che hanno modificato il Codice antimafia. Allora Mattarella, era il 17 ottobre 2017, scrisse al presidente del Consiglio, rilevando come nel nuovo Codice non fossero state riproposte alcune ipotesi di reato, tra quelle che rendevano possibile la confisca, già inserite dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 202 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/42/Ue sul «congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea».
Così, non era prevista la misura della confisca allargata in seguito a condanna per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione delle fattispecie di falso nummario, di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, dei delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale e di alcuni reati informatici, quando le condotte di reato riguardino tre o più sistemi informatici.
Adesso, con la disposizione inserita nel decreto fiscale, si rimedia alla “svista”, inserendo nel perimetro della confisca allargata i reati in precedenza esclusi. La misura si estende anche alla corruzione tra privati e, a esserne colpite saranno alcuni figure particolari visto che il reato scatta quando «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». La pena della reclusione, salvo che il caso costituisca più grave reato, si applica anche a chi ricopre funzioni direttive, dell’impresa o dell’ente privato, diverse da quelle ricordate.
Colpito anche l’uso indebito di carte di credito o di pagamento, oppure di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o prestazione di servizi. Inoltre, la confisca scatterà per condanna, anche dopo patteggiamento, per alcuni reati informatici, tra cui installazione di apparecchiature per intercettare comunicazioni, falsificazione di comunicazioni, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta nelle forme previste dalla legge.