Diritto

Confisca anche se il reato accertato è prescritto

Reati tributari: irrilevante che la misura sia stata eseguita per equivalente o in via diretta

di Antonio Iorio

Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non impedisce la confisca del profitto del reato tributario ove ne sia stata accertata la sussistenza. A nulla rileva poi che la misura sia stata adottata nella forma per equivalente e non in via diretta. A fornire questo rigoroso principio è la Corte di Cassazione sezione 3 penale con la sentenza n. 20793/2021.

Il legale rappresentante di una Spa era condannato nei due gradi di giudizio per il reato di omesso versamento Iva.

Nel corso del procedimento veniva anche sequestrato il profitto del reato (somma non versata)

L’imputato ricorreva per Cassazione lamentando vari errori commessi dalla Corte di appello.

Nelle more, interveniva la prescrizione e pertanto i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza di secondo grado per intervenuta prescrizione maturata nel corso del giudizio

Tuttavia, la Suprema Corte ha esaminato le conseguenze della intervenuta prescrizione rispetto alla confisca del profitto del reato, che, in caso di condanna per delitti tributari, è sempre obbligatoria.

In base all’articolo 578 bis del Cpp, in vigore dal 6 aprile 2018, quando è stata ordinata la confisca in particolari casi previsti dal codice penale e da altre disposizioni di legge il giudice di appello o la corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

Recentemente, le Sezioni Unite (sentenza n.13539/2020) interpretando l’ambito della citata disposizione, hanno chiarito che la norma deve essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto: il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, rappresenta una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale.

Alla luce di tale interpretazione, i giudici di legittimità hanno ora evidenziato che la valenza generale dell’artarticolo 578 bis del Cpp comporti la sua applicazione anche nel caso di confisca per i reati tributari.

Tuttavia, la norma non distingue fra le diverse forme di confisca che, in ipotesi di reato tributario, sono in via diretta o per equivalente.

La prima colpisce il profitto del reato e riguarda in genere la liquidità sui conti della società ovvero della ditta individuale che ha tratto beneficio dall’illecito tributario, perché si ritiene che rappresenti esattamente il risparmio di imposta ottenuto con il delitto.

La seconda, invece, colpisce denaro o beni non direttamente collegati al reato ma di importo equivalente ed ha quindi natura sanzionatoria.

Secondo i giudici di legittimità, nel caso in cui il reato, si sia estinto per prescrizione o amnistia è possibile, previo accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto, il mantenimento della confisca:

a)per equivalente, se il delitto è stato commesso successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 578 bis del Cpp (6/4/2018);

b)diretta del profitto del reato, se il procedimento è in corso alla predetta data.

Ciò in quanto l’articolo 578 bis del Cpp, è una norma processuale applicabile a tutti i procedimenti in corso (tempus regit actum).

Tuttavia, ha anche indubbi effetti sostanziali, tra cui appunto l’applicazione della confisca per equivalente, la cui natura sanzionatoria non ne consente l’applicazione in via retroattiva rispetto al momento della sua entrata in vigore. L’orientamento della Suprema Corte è rigoroso in quanto, finora, si riteneva che l’intervenuta prescrizione fosse irrilevante per la confisca diretta, ma, invece, facesse venir meno quella per equivalente che nei reati tributari è particolarmente frequente. In concreto ciò comporterà che per i delitti tributari, per i quali è stata accertata la responsabilità dell’imputato, la prescrizione consentirà di evitare la condanna ma non la confisca se commessi dopo il 2018.

Per i reati commessi prima, invece, permarrà la confisca solo se eseguita in via diretta.

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