Controlli e liti

Confisca in Italia per la condanna da San Marino

La Cassazione si è pronunciata sul valore di una sentenza straniera nel nostro paese

di Antonio Iorio

È legittima la confisca per equivalente in Italia, disposta dai giudici di San Marino a seguito di condanna per autoriciclaggio nei confronti di un imprenditore italiano.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 13571 depositata ieri) la sentenza straniera infatti deve essere riconosciuta nel nostro Paese, anche se al momento della commissione dell’illecito all’estero la legislazione italiana non prevedeva il reato di autoriciclaggio. Ciò che rileva infatti è il riconoscimento del delitto al momento della sentenza.

La vicenda

Un imprenditore italiano era condannato nei vari gradi dall’autorità giudiziaria sammarinese per autoriciclaggio. In particolare aveva trasferito su conti in San Marino somme proventi da frodi fiscali e distrazioni da società fallite commesse in Italia. Nella banca sammarinese veniva rinvenuto anche un mandato fiduciario intestato all’imprenditore, ma le somme non erano reperite in quanto successivamente trasferite in Gran Bretagna.

In relazione a tale fiduciario mandato, l’imprenditore rispondeva di autoriciclaggio per il trasferimento delle predette somme dalla banca del Titano a quella inglese che, secondo i giudici sammarinesi, rappresentava il successivo impiego per «trasformare il danaro» ai fini della commissione dell’autoriciclaggio.

La sentenza prevedeva anche la confisca per equivalente di tali somme. La competente Corte di appello italiana, a richiesta delle autorità sammarinesi, disponeva il riconoscimento della sentenza definitiva al fine dell’esecuzione in Italia dell’ordine di confisca per equivalente nei confronti dell’imprenditore.

Il ricorso e la decisione

Avverso tale decisione l’interessato ricorreva per cassazione che lamentava, tra l’altro, la violazione della condizione della «doppia incriminabilità» prevista dall’articolo 733 del Cpp per il riconoscimento delle decisioni straniere. Nella specie, al momento della commissione dell’illecito (2013) l’autoriciclaggio non costituiva reato in Italia.

La Cassazione ha rigettato sul punto il ricorso rilevando che nelle procedure di cooperazione giudiziaria il principio di legalità deve essere rispettato dallo Stato richiedente (San Marino), per lo Stato ricevente è sufficiente che il fatto posto a base della richiesta costituisca reato nel proprio ordinamento al momento della decisione.

La difesa invocava, poi, l’applicazione del quarto comma dell’articolo 648 ter1 del Codice penale in base al quale, ai fini dell’autoriciclaggio, non sono punibili le condotte per cui il denaro è destinato al mero godimento personale.

Anche sotto questo profilo la Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che secondo le autorità sammarinesi, con le somme in questione, in realtà erano state compiute operazioni per ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

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