Controlli e liti

Confisca di prevenzione, tutele limitate per il terzo intestatario

Le Sezioni unite, con una decisione nota solo in via provvisoria, affermano che può rivendicare solo la titolarità dei beni

di Francesco Machina Grifeo

Lettura restrittiva delle Sezioni unite dei diritti del terzo intestario che ha subito una confisca di prevenzione. Con una decisione datata 27 marzo 2025, e per ora conosciuta solo in forma di sintesi provvisoria, il massimo consesso della Cassazione ha statuito che: “In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati”. Ed a tale fine “può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum”.

Ponendo fine ad un contrasto la Suprema corte ha così negato al terzo la possibilità di contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.

La questione è stata sollevata dalla VI Sezione penale (ord. 43160/2024) chiamata a giudicare del ricorso contro un provvedimento di confisca (confermato dalla Corte di appello) proposto non solo dal soggetto ritenuto pericoloso ma anche dai suoi familiari – moglie, figlia e fratello – sottoposti alla misura di prevenzione in quanto ritenuti intestatari fittizi di immobili e quote societarie. I terzi avevano opposto diverse ragioni contro la ritenuta fittizietà della intestazione, per esempio, rivendicando un ruolo attivo nella società, nonché l’assenza di pericolosità del proposto.

A questo punto, la Corte, rinvenuto un contrasto sull’ampiezza del diritto di difesa riconoscibile al terzo interessato nell’ambito di un procedimento di prevenzione, ha rimesso alle S.U. la seguente questione: : «Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo sia legittimato e/o abbia interesse a contestare i presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».

Sul punto si sono alternati tre diversi orientamenti. Il primo, maggioritario, limita l’ampiezza del diritto di difesa. Secondo tale impostazione il terzo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a proporre qualsivoglia questione giuridica relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere.

Il secondo orientamento, minoritario, sostiene che, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell’intestazione, ma anche a far valere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto. Posizione che aveva trovato conferma anche in una recente sentenza della Corte (n. 15673/2024).

Il terzo orientamento, che può ritenersi intermedio, prevede due diverse declinazioni, che sostanzialmente si sono progressivamente evolute. La prima restringe l’ambito delle questioni per le quali vi è ’interesse’ del terzo, sostanzialmente aderendo alla impostazione maggioritaria, consentendo la contestazione di un unico limitato profilo oggettivo, quanto al presupposto della confisca di prevenzione. La ulteriore evoluzione giurisprudenziale ’intermedia’ sul tema, invece, riconosce l’interesse del terzo a censurare i presupposti oggettivi della confisca ex articolo 240-bis cod. pen. e della confisca di prevenzione, escludendo solo quelli soggettivi, riguardanti la responsabilità penale dell’imputato e la pericolosità sociale del proposto.

La decisione di rinvio richiama poi una decisione della Corte Edu (sentenza del 17 giugno 2014 - Ricorso n. 29797/09 - Cacucci e Sabatelli c. Italia) che, seppur riferendosi alla previgente disciplina in tema di prevenzione, quanto alla confisca del bene appartenente formalmente al terzo, ha affermato che «il diritto al rispetto dei suoi beni implica l’esistenza di una garanzia giurisdizionale effettiva».

Infine, la decisione richiama la recente approvazione della Direttiva 2024/1260, che potenzia l’applicazione della confisca in ambito eurounitario, prevedendo però esplicitamente la necessità che siano assicurati ai terzi estranei al processo penale «specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i diritti fondamentali» e la possibilità di «contestare il provvedimento di confisca, con impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale. “L’esercizio del diritto di difesa per il terzo – concludeva la Sezione - con riferimento ai fatti e agli elementi di prova sulla relazione fra condotte criminose e beni confiscati, potrebbe evocare la possibilità della contestazione, da parte del terzo, se non altro dei presupposti oggettivi della confisca di prevenzione”.

Le Sezioni unite hanno però optato per una lettura restrittiva di cui a questo punto si attendono le motivazioni.

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