Diritto

Confisca per sproporzione rinviata alle Sezioni unite

A rimettere la questione all’alto consesso è la prima sezione penale della Suprema Corte con l’ordinanza 31209

di Antonio Iorio

Saranno le Sezioni Unite penali a dover decidere se nelle ipotesi di confisca cosiddetta per sproporzione o allargata occorra far riferimento ai beni esistenti e riferibili al condannato sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se invece limitarsi a quelli esistenti al momento ben precedente dell’emissione della sentenza.

A rimettere la questione all’alto consesso è la prima sezione penale della Suprema Corte con l’ordinanza n. 31209 depositata lunedì 9 novembre.

L’articolo 240-bis del Codice penale prevede che nei casi di condanna o di patteggiamento, per alcuni gravi delitti sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. Con il Dlgs 124/2019 questa speciale tipologia di confisca è stata estesa anche ad alcuni reati tributari.

La Suprema Corte ha ora preso atto di un diverso orientamento da parte dei giudici di legittimità concernente, in estrema sintesi, il differente momento cui far riferimento per l’apprensione delle consistenze patrimoniali in sede esecutiva.

Secondo un primo orientamento, partendo dalla tendenziale natura sostitutiva/surrogatoria del momento esecutivo rispetto al potere spettante al giudice della cognizione, il segmento temporale da prendere in considerazione è esclusivamente quello che si conclude con l’emissione della sentenza di condanna. Resta salva l’ipotesi di un bene acquistato in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie che risultino in possesso del condannato prima di essa con adeguato supporto probatorio su tale diretta derivazione.

L’altro orientamento, invece, ritiene che il momento finale delle acquisizioni patrimoniali confiscabili in sede esecutiva debba coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in ragione del fatto che solo la irrevocabilità della sentenza di condanna determini la presunzione di accumulazione illecita e ne segni anche il limite temporale.

Da qui l’interessamento delle Sezioni unite che dovranno ora prendere posizione al riguardo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©