Conformità catastale nulla ma la vendita resta efficace
Il dovere di verifica dei notai sulla dichiarazione è meramente formale. Il principio si applica anche all’esecuzione in forma specifica
Nei contratti che hanno come effetto il trasferimento di edifici, la sanzione di nullità (prevista dall’articolo 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985) in caso della mancanza della dichiarazione di conformità catastale è da qualificare come nullità solamente formale e testuale e non sostanziale: è sufficiente che l’atto traslativo contenga la dichiarazione di conformità catastale resa dall’intestatario o l’attestazione sostitutiva di un tecnico abilitato e non è necessario che la dichiarazione sia effettivamente...