Adempimenti

Congruità anche per la cessione e sconto in fattura non 110%

Il Dl Antifrode ha determinato una separazione tra eco e sismabonus ordinari, per cui questi documenti occorrono, e bonus facciate e ristrutturazioni, esclusi invece dall’obbligo

di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

Non è una estensione a 360° delle asseverazioni tecniche su tutti i bonus edilizi quella determinata dal decreto Antifrode 157/2021. In particolare, gli interventi diversi da quelli con efficacia antisismica o di risparmio energetico (come ad esempio l'ordinario bonus ristrutturazione del 50% di cui all'articolo 16-bis del Tuir o il bonus facciate non influente dal punto di vista termico, al 90% fino al prossimo 31 dicembre e con prevista riduzione al 60% per il solo 2022) continueranno ad essere fruibili senza l'asseverazione di congruità, sempre obbligatoria, invece, per tutti gli interventi Superbonus e per quelli noti come ecobonus e sismabonus.

Dal 12 novembre scorso, infatti, “l'asseverazione della congruità delle spese”, in base ai prezzari individuati dal dall'articolo 3, comma 2, del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 (il quale rimanda al punto 13 dell'allegato A dello stesso decreto), nonché in base «ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni», da un emanando decreto del ministro della Transizione ecologica (altra novità decreto Antifrode), dovrà essere predisposta, non solo, come avveniva prima, per la fruizione diretta in dichiarazione o per l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura del super ecobonus, del super sismabonus e, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, dell'ecobonus e del bonus facciate qualificato, cioè con pratica Enea (articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge 34/2020), ma anche per l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (anche delle rate residue, dopo un iniziale passaggio in dichiarazione) di tutti gli altri bonus edili, per i quali questa opzione è possibile, cioè per il bonus casa da lettere a) e b) dell'articolo 16-bis del Tuir, il bonus facciate non qualificato (senza pratica EneaNEA), il sisma bonus non al 110%, eccetera (nuovo testo dell'articolo 121, comma 1-ter, lettera b, del Dl 34/2020). Pertanto, per questi ultimi bonus edili, l'asseverazione di congruità non sarà necessaria per la fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, ma come detto solo per la cessione o lo sconto in fattura.

Relativamente alla decorrenza delle nuove disposizioni, il repentino aggiornamento dei modelli di comunicazione delle opzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche (Provvedimento delle Entrate n. 312528 datato 12 novembre) accompagnato da un temporaneo blocco delle trasmissioni telematiche, lascia intendere che l'entrata in vigore – anche in base al testo letterale del decreto Antifrode – sia immediata sotto tutti i punti di vista. Ove venisse confermata la retroattività dell'attestazione di congruità a tutte le spese già sostenute ma non ancora cedute al 12 novembre scorso, la “stretta” impatterebbe anche su situazioni già “cristallizzate” da una fattura emessa dall'impresa esecutrice e da un bonifico già effettuato, e il mero ritardo nella comunicazione dell'opzione comporterebbe, di fatto, in caso di “non congruità” delle spese, l'impossibilità di portare a termine la cessione. Per non parlare dello “sconto in fattura” già riconosciuto a fronte di una spesa che, a posteriori, dovesse rivelarsi come “non congrua” e che, ove passasse l'interpretazione di una decorrenza immediata, sarebbe impossibile da comunicare alle Entrate. In entrambi i casi si pone il problema di qualificare l'opzione come non esercitabile integralmente o solo per l'importo eccedente la congruità. La detrazione, invece, resterebbe libera, seppur riferita ad importi “non congrui” e quindi presumibilmente discutibili. L'effetto, come anticipato, si riverbera soprattutto sui bonus che non prevedevano alcuna attestazione di congruità, come il bonus ristrutturazione 50% o quello facciate “non termico” del 90%. In quest'ultima caso, già la circolare n. 2/E/2020 prevedeva, la “verifica di congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti”, ma un conto è ammettere la possibilità in sede di controllo, un altro è stabilirlo per legge come requisito indispensabile per la cessione o lo sconto in fattura.

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