Congruità da asseverare anche per gli interventi di pulitura e restauro delle facciate
Cessione del credito
Non è esattamente così. L'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 157/2021, cosiddetto decreto “antifrodi”, introduce, nel corpo dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020, il nuovo comma 1-ter, il quale esplicitamente richiede, per tutti gli interventi elencati nel successivo comma 2 – ovvero tutti gli interventi edilizi che sono ammessi al meccanismo di cessione del credito o di sconto in fattura - l’asseverazione della congruità delle spese, da rilasciarsi da parte del tecnico abilitato secondo le disposizione dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge 34/2020, nel caso in cui si voglia procedere alle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura.
Lo conferma la circolare 16/E/2021 che, al punto 1.2, ribadisce che la citata norma del decreto “antifrode” ha esteso l’obbligatorietà dell’attestazione della congruità delle spese a tutti i bonus diversi dal superbonus, laddove il beneficiario opti per la fruizione alternativa di tali bonus nei termini indicati, di cessione o sconto.
L’attestazione in questione deve certificare la congruità delle spese sostenute in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti, come descritti nei documenti di spesa (o nei capitolati, se presenti), con la verifica che l’importo dei costi dei singoli elementi che compongono gli interventi edilizi, e l’importo complessivo degli stessi, rispettano i valori massimi indicati nei prezzari di riferimento (circolare 16/E/2021, punto 1.2.2).
Tale nuovo adempimento riguarda quindi, e senz’altro, anche gli interventi di pulitura o di restauro conservativo delle facciate degli edifici. La legge di Bilancio 2022, inoltre, ha introdotto la possibilità di ricorrere ai criteri indicato nel Dm Requisiti – tra cui i prezzari della casa editrice Dei del Genio civile – anche per gli interventi non compresi nel suo campo applicativo, ad esempio per la pulitura e il restauro conservativo delle facciate.
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